BULLISMO E PERICOLO DI RECIDIVA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26014 del 2019 è intervenuta su una questione alquanto delicata, ossia sulla congruità della misura cautelare della permanenza a casa per il bullo scolastico

Nel caso di specie il Tribunale per i minorenni aveva confermato l’ordinanza con la quale il GIP aveva applicato, nei confronti di alcuni ragazzini la misura cautelare della permanenza in casa, con possibilità di allontanamento ai soli fini della frequenza scolastica, per aver compiuto atti di bullismo nei riguardi di un coetaneo straniero.

La vicenda trae origine da alcuni episodi in cui gli imputati si erano resi protagonisti per aver rivolto parole ingiuriose nei confronti del loro compagno di scuola a causa del suo colore della pelle, per avergli lanciato lo zaino nel cassonetto dell’immondizia, nell’averlo aggredito durante la ricreazione, causandogli un permanente stato di ansia tale da indurlo a cambiare scuola e nell’averlo aggredito provocandogli lesioni personali lievi.

Gli imputati nel ricorrere in Cassazione lamentano vizio di motivazione in relazione al rischio di reiterazione, dal momento che la persona offesa si era trasferita in un altro istituto scolastico, e quindi, non vi sarebbe il concreto pericolo della ripetizione delle medesime offese nei suoi confronti.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato inammissibile il ricorso perché infondato, rammentando che secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“In tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l’ordinanza del Tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell’uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall’altro”.

Le segnalazioni dei docenti e degli educatori che lavoravano presso l’istituto scolastico in questione confermano la natura discriminatoria e continuativa delle offese rivolte dagli imputati al ragazzo straniero, il quale peraltro doveva essere stato particolarmente intimidito se aveva preso la decisione di non frequentare più quella scuola per il timore di incontrare i suoi aguzzini.

In definitiva non merita accoglimento il motivo di ricorso, che ha ravvisato il rischio di reiterazione nella prolungata ripetizione della condotta vessatoria nei confronti di un giovane straniero, realizzata in concorso tra gli indagati, infatti tali modalità rinviano ad un tratto criminale non occasionale, pronto a ripetersi nell’ipotesi non remota in cui l’imputato venisse in contatto con altri giovani stranieri.

Come già affermato dalla seconda sezione di Cassazione, con la sentenza n. 47891 del 2016, con riferimento ai requisiti di concretezza e di attualità della misura cautelare:

“in tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato, sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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