AVVOCATI E COMPENSO

Calcolo compenso avvocati

Corte di Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 17797 del 2019

Nel caso di specie, nel ricorrere in Cassazione, il ricorrente lamenta la violazione del d.m. n. 140 del 20/07/2012 in relazione all’art. 91 ultimo comma ,che disciplina la condanna alle spese, in cui sarebbe incorsa la Corte di merito omettendo di apprezzare valore e natura della causa e l’attività scolta dal difensore del Comune, pervenendo ad una liquidazione dei compensi iniqua e sproporzionata.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso, ritenendo che la regola di cui all’art. 91, ultimo comma, c.p.c., secondo la quale: “le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda” trova applicazione, solamente per le controversie di competenza del giudice di pace in cui le parti hanno la facoltà di stare in giudizio personalmente ed il cui valore sia contenuto entro i 1.000 euro.

Inoltre si deve osservare che il decreto n. 140 del 20/07/2012, riguardante il

“regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia”,

ai sensi dell’articolo 9, primo comma,del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ha espressamente abrogato le tariffe professionali.

Pertanto è stata abbandonata una disciplina dei compensi professionali rapportata ad una predeterminazione amministrativa dei compensi, aggiornabile, varata su proposta degli stessi ordini professionali di riferimento, approvata poi dal Ministero competente.

Il secondo comma dell’articolo sopra menzionato dispone che:

“ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante”.

Il quarto comma rimette alla pattuizione tra il professionista ed il cliente la determinazione dei compensi dovuti, invece il quinto comma dispone l’abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe espresse al primo comma.

Il decreto, con il superamento della logica tariffaria ispirata ad una stretta predeterminazione di griglie liquidatorie, orienta in modo tendenzialmente omogeneo la funzione giurisdizionale in merito ai principi generali di ragionevolezza offrendo alla stessa “parametri” e non “tariffe”.

Il sistema previsto dal decreto n. 140 del 2012 conferisce un ruolo centrale alla valutazione giudiziale del caso concreto e provvede a disegnare

“rilevanti  forbici di implementazione dei parametri numerici comunque ritenuti utili alla funzione di orientamento, con esclusione di ogni inderogabilità, minima e massima, delle soglie che vengono individuate quali strumenti diretti a guidare di regola, ma senza alcun vincolo l’organo giurisdizionale”.

In materia di compensi professionali degli avvocati, il decreto ministeriale non assolve più al compito di recepire, in uno schema rigido ed ispirato all’osservanza di tariffe professionali predeterminate, le delibere adottate dal competente ordine professionale, ma esso, inserito in un sistema espressivo della regola di mercato, rimettendo alla valutazione del giudice l’importanza e la complessità dell’opera ed il pregio della stessa, con conseguente recupero del razionale rilievo del decoro della professione ex art. 2233, secondo comma, c.c., è norme regolamentare, destinata ad orientare il giudice nella liquidazione, fissa a tal proposito i parametri la cui violazione può essere denunciata in cassazione per violazione di legge ex art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.

“Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio”.

Nel caso di specie la Corte d’Appello non aveva fatto una corretta applicazione del sopra indicato criterio.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER