AVVOCATI: IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ E LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO

L’avvocato si deve cancellare dall’albo altrimenti non ha diritto alla pensione di anzianità

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2225 del 2019

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda proposta dall’attore, in qualità di avvocato, nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, al fine di ottenere la pensione di anzianità, avendo maturato il requisito assicurativo e contributivo mediante la totalizzazione della contribuzione versata presso l’INPS con gli anni di contribuzione alla Cassa, pur non avendo provveduto alla cancellazione dell’Albo professionale.

Secondo la Corte territoriale vi erano dei precisi requisiti per accedere alla pensione di anzianità prevista dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ossia la totalizzazione di periodi assicurative presso l’INPS non potevano che essere quelli previsti dalla Cassa e, la cancellazione dall’Albo ex art. 3 della L. n. 576 del 1980.

Il fatto che tale principio fosse richiamato anche dall’art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006, solamente per la pensione di vecchiaia confermava la finalità del legislatore, di ribadire

“il principio della prevalenza del regime più restrittivo per l’accesso al trattamento pensionistico, per gli assicurati che si avvalgono della totalizzazione o maggiori oneri per enti o cassa a favore di questi rispetto a quanto previsto per la generalità degli iscritti”.

Gli Ermellini intervenuti per dirimere la controversia hanno rigettato il ricorso, in conformità con i precedenti già espressi, da ultimo con la sentenza n. 29780 del 2017.

La fattispecie in esame è disciplinata dal decreto legislativo n.42 del 2006 e dall’art. 3 della L. n. 576 del 1980; tuttavia vi è un contrasto in merito all’individuazione delle concrete modalità di completamento della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità in favore dell’avvocato che intenda avvalersi della totalizzazione di due periodi contributivi, uno presso l’INPS e l’altro presso la Cassa Forense.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61 del 1991 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della l. n. 45 del 1990

“laddove non prevedevano che ai liberi professionisti che non avessero maturato il diritto alla pensione, oltre alla ricongiunzione dei periodi contributivi, spettasse la facoltà di scelta fra la ricongiunzione onerosa e la totalizzazione gratuita dei periodi contributivi, ai fini del conseguimento di una pensione unica”.

Con un’altra sentenza più recente la n. 198 del 2002, la Corte Costituzionale ha chiarito che:

“nel nostro ordinamento, la totalizzazione dei periodi di contribuzione non costituisce un istituto di carattere generale”.

Il decreto legislativo n. 42 del 2006 prevede la possibilità di cumulare i contributi per il conseguimento della pensione di anzianità; indica nell’INPS l’ente tenuto ad erogare le quote di pensione, previa stipulazione di “apposite convenzioni con enti interessati”, inoltre ogni quota della pensione totalizzata deve essere calcolata “esclusivamente con le regole del sistema contributivo”, da ultimo, il diritto alla pensione nasce solamente a patto che il lavoratore abbia maturato almeno 20 anni idi contribuzione e raggiunto i 65 anni, ovvero abbia maturato un’anzianità contributiva di 40 anni.

L’articolo 3 della l. n. 476 del 1980 dispone quanto segue:

“La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente. La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell’art. 2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità”.

Pertanto la cancellazione dall’Albo degli avvocati e dei procuratori concorre ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità a carico della Cassa.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER