ANCORA SULL’ASSEGNO DIVORZILE ED IL TENORE DI VITA PREGRESSO

Un’altra sentenza sul tenore di vita pregresso al matrimonio

Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza n. 14231 del 4 giugno 2018

Il Tribunale di Salerno, nel dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, contratto tra Tizio e Caia, aveva posto a carico del primo l’obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile della somma di 200,00 euro mensili.

La donna adisce la Corte d’Appello che tuttavia rigetta il gravame; così propone ricorso in Cassazione denunciando la falsa applicazione dell’art. 5 della l. n. 898 del 1970, sostenendo che nel procedere alla valutazione delle condizioni economiche delle parti, il Tribunale e la Corte non avevano tenuto conto della disparità delle rispettive posizioni, non avendo considerato, che dopo la separazione non sarebbe più stata in grado di mantenere lo stesso tenore di vita, essendo disoccupata e non possedendo un’abitazione.

V. anche

Gli Ermellini rigettano il ricorso, sostenendo che la Corte di merito si è giustamente conformata al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in caso di rigetto delle richieste istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado, la parte che intenda insistere per la loro ammissione deve reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti le stesse intendersi rinunciate.

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Inoltre, nella parte in cui invoca il tenore di vita pregresso, quale parametro di riferimento per la commisurazione dell’assegno divorzile, la censura è infondata, avuto riguardo al più recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, deve essere valutata con riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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