ALCUNI CHIARIMENTI SUL C.D. “MINIMO VITALE”

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 13422 del 2019

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P.

I giudici hanno osservato che le doglianze riguardanti l’illegittimità della sottoposizione a sequestro di una somma eccedente il limite del rateo di pensione sottoponibile a vincolo non era inerente e deducibile con un’istanza di riesame. Il sequestro aveva legittimamente avuto ad oggetto il saldo del conto corrente su cui erano confluiti i ratei, non potendo pertanto valere il limite della quota pignorabile.

È possibile sequestrare una somma di danaro eccedente la quota pignorabile del rateo pensionistico, posto che sul conto corrente confluiscono solamente le somme riguardanti la pensione?

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione, hanno rilevato che l’istanza di riesame non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto è proprio il primo strumento attraverso il quale il soggetto interessato può dolersi del vincolo cui sono stato sottoposti determinati beni sulla base di un sequestro.

Ciò sta a significare che rientra nella sfera devolutiva dell’istanza di riesame qualsiasi doglianza che miri a contestare la legittimità del vincolo, in quanto lo stesso possa essere causalmente correlato al titolo.

Nel caso di specie il decreto di sequestro aveva l’indicazione di procedere primariamente al sequestro di somme di denaro, in funzione di una successiva confisca diretta, e solamente in un secondo momento al sequestro di beni di valore equivalente.

Pertanto era riconducibile al decreto di sequestro l’apposizione del vincolo riguardante le somme di denaro in misura non eccedente l’importo in questione, con la conseguenza che con l’istanza di riesame avrebbe potuto dedursi qualsiasi questione riguardante la legittimità di tale vincolo, discendente dalla sfera di operatività del decreto.

Secondo il Tribunale nel caso di specie non potevano trovare applicazione i principi di impignorabilità dato che gli importi si erano confusi con il rimanente patrimonio.

La Corte di Cassazione ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui,

“anche in materia di sequestro preventivo possono applicarsi i principi dettati da norme speciali in materia di limiti di pignorabilità e sequestrabilità di somme rivenienti da trattamenti retributivi e pensionistici, limiti volti a garantire i diritti inalienabili della persona”.

Nel tempo i giudici di legittimità si sono pronunciati diverse volte sul c.d. minimo vitale ed i limiti all’azione di rivalsa da parte dei creditori.

Secondo un orientamento oramai consolidato si riteneva che le somme,

“pur rivenienti da emolumenti pensionistici, una volta acquisite ed entrate a far parte del patrimonio del beneficiario, si confondessero con quest’ultimo, rendendo inapplicabili i limiti sanciti dall’art. 545 c.p.c.”

Detto principio era stato condiviso anche in sede penale con riferimento ai limiti del sequestro preventivo,

“per le somme percepite dal lavoratore a titolo di credito di lavoro o di pensione e confluite nella sua disponibilità non sono applicabili i limiti in materia di pignorabilità sanciti dall’art. 545 c.p.p., riferibili solo ai crediti vantati nei confronti del datore di lavoro”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 85 del 2015, investita della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che impongono la rimessa nel conto corrente di stipendi e pensioni oltre un determinato importo, per contrasto con quanto previsto dagli articoli 38 e 3 della Costituzione, l’aveva dichiarata inammissibile, rilevando che

“era il credito inerente al saldo di conto corrente a non godere dell’impignorabilità”;

tuttavia la Corte aveva formulato un monito al legislatore, sottolineando il pericolo della perdita di un diritto sociale incomprimibile a seguito della mera confluenza delle somme sul conto corrente.

In tale contesto normativo si colloca la riforma dell’articolo 545 del codice di procedura penale, avvenuta in seguito all’introduzione del d.l. 83 del 2015, convertito dalla legge 132 del 2015, secondo cui:

“Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace”.

In tal modo non è stato dato alcun peso alla distinzione tra crediti e risparmi ma è stato introdotto un differente limite per le due categorie, in base al fatto se il pignoramento sia avvenuto prima o dopo l’accredito.

Il limite previsto in materia di impignorabilità dal nuovo articolo 545 c.p.c. può essere esteso anche alla materia del sequestro preventivo, in funzione della tutela dei diritti inviolabili e della garanzia del minimo vitale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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