AL RILASCIO DELLA PROCURA “AD LITEM” NON CORRISPONDE UN CONTRATTO DI PATROCINIO

Ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio della procura “ad litem”, essendo necessaria solamente per l’espletamento di attività processuale.

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 6905 del 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, è intervenuta per chiarire se dal momento in cui si firma il mandato all’avvocato si è anche di conseguenza suoi clienti.

Nel caso di specie la vicenda origina dalla chiamata in giudizio da parte di un legale, nei confronti di alcuni “clienti”, per il pagamento dell’attività professionale svolta in due giudizi.

Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda avanzata dal legale nei confronti dei convenuti, condannandolo alla refusione delle spese di lite, accogliendo invece solamente in parte la domanda proposta nei confronti di una cliente, adducendo a fondamento di tale decisione la distinzione intercorrente tra il rapporto processuale derivante dal mancato o procura ad litem, con il quale il difensore è investito del potere di rappresentanza in giudizio della parte dal rapporto interno tra il difensore e colui che gli conferisce l’incarico professionale. Solamente quest’ultimo può assumere la qualifica di cliente non essendo necessario che coincida anche con il soggetto autore della procura.

Nel corso del giudizio era emerso che solamente uno dei convenuti aveva conferito l’incarico professionale all’attore, mentre gli altri si erano solamente limitati a firmare la procura congiunta alle lite che disponeva, accanto al legale odierno attore, la designazione di altri codifensori, ai quali avevano conferito l’incarico professionale ed assunto il relativo onere di pagamento.

La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo che

“la procura alle liti costituisce negozio unilaterale endoprocessuale, indice meramente presuntivo dell’autonomo rapporto sostanziale di patrocinio, generatore del diritto al compenso professionale”.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione si sono conformati ai primi due gradi di giudizio, ribadendo che costituisce principio consolidato che:

“la procura ad litem è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce invece un negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte”.

Detto ciò si evince che ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio della procura “ad litem”, essendo necessaria solamente per l’espletamento di attività processuale.

Conseguenza del principio appena enunciato è che non vi è alcuna corrispondenza diretta sotto il profilo soggettivo tra la procura alle liti ed il contratto di patrocinio, potendo se del caso verificarsi che l’incario sia affidato da un soggetto nell’interesse di un terzo.

Pertanto, al rilascio della procura non corrisponde un contratto di patrocinio, dovendosi verificare che il rilascio della prima avvenga in ragione di un mandato sostanziale da altri rilasciato.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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