DIFFERENZE TRA IL CONCETTO DI “MANTENIMENTO”, “ALIMENTI” E “MEZZI DI SUSSISTENZA”

Il concetto di mantenimento che sta alla base dell’assegno divorzile ha una portata più ampia di quello di mezzi di sussistenza, giacché include tutto quanto sia richiesto per garantire un tenore di vita adeguato alla posizione economico sociale dei coniugi e dei figli e prescinde dallo stato di bisogno, e che la nozione di alimenti si pone a metà strada tra le due

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 18572 del 2019

Nel caso in oggetto, la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena all’imputato in relazione al delitto ex art. 570, secondo comma n. 2 c.p.

Nel ricorrere in Cassazione l’uomo lamenta che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto integrato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche se non vi era alcuna prova dello stato di bisogno dei minori, avendo lo stesso sempre provveduto alle spese scolastiche, per le attività sportive e per le visite mediche. Inoltre non poteva ritenersi integrato il dolo del delitto, posto che non adempieva all’obbligo del versamento dell’assegno di mantenimento a causa dell’ingiustificato diniego dell’ex moglie di vendere l’appartamento cointestato per acquistare tre di dimensioni più piccole.

L’articolo 570, c.p. punisce:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti  o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge”.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ricordato che in base all’articolo 12-sexies della l. n. 898 del 1970 la condotta del coniuge che non ottemperi all’obbligo di corrispondere l’assegno stabilito dal giudice in seguito al divorzio deve essere sanzionata. La stessa disposizione trova applicazione anche in caso di violazione degli obblighi di natura economica imposti dal giudice in caso di separazione dei genitori e di affidamento condiviso della prole.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 21 del 2018, le incriminazioni contenute negli articoli 12-sexies l. n. 898 del 1970 e 3 l. n. 54/2006 sono state abrogate e le condotte sono state traslate nel novellato articolo 570-bis c.p.

Il reato disciplinato dall’art. 12-sexies sopra richiamato è un reato omissivo proprio, avente carattere formale e natura permanente; il soggetto attivo che può porlo in essere è solamente colui che è tenuto al versamento dell’assegno divorzile. Tale disposizione si differenzia da quanto enunciato dall’art. 570 c.p., secondo comma n. 2 poiché la condotta consiste nel mancato versamento dell’assegno dovuto, come previsto dal giudice del divorzio, a prescindere dalla prova della mancata messa a disposizione dei mezzi di sussistenza e dello stato di bisogno dell’avente diritto.

“Ai fini dell’integrazione del reato è sufficiente l’inadempimento anche solo parziale dell’obbligo, dal momento che all’obbligato non è riconosciuto un potere di adeguamento dell’assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice”.

Come confermato dalla costante giurisprudenza, il soggetto obbligato non è tenuto al versamento dell’assegno nel caso in cui versi in uno stato di impossibilità ad adempiere per ragioni a lui non imputabili.

Invece, l’articolo 570, secondo comma n. 2 del codice penale, punisce colui che faccia mancare i mezzi di sussistenza alla propria prole di età inferiore ai 18 anni, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa.

Essendo la condotta di sola omissione siamo innanzi ad un reato omissivo proprio, anche se tale condotta può essere posta in essere con comportamenti attivi.

Come precisato dalla Corte

“La nozione penalistica di mezzi di sussistenza non si identifica con il concetto civilistico di alimenti previsto dagli artt. 433 e seguenti c.c., atteso che, seppure entrambi postulano lo stato di bisogno, gli alimenti devono essere determinati in proporzione al bisogno di chi li domanda ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli, tenendo conto delle necessità di vita in relazione alla posizione sociale dell’alimentando. Detti mezzi non sono riconducibili neanche al concetto di mantenimento, in quanto esso non presuppone lo stato di bisogno dell’avente diritto e viene determinato in relazione alla capacità economica dell’obbligato e rapportato al tenore di vita del soggetto avente diritto”.

Detto ciò si deve chiarire che il concetto di “mezzi di sussistenza” idonei al fine dell’incriminazione si identificano in tutti “i bisogni fondamentali della vita quotidiana, quali il vitto, l’abitazione, i canoni per forniture, i medicinali, le spese per l’istruzione ed il vestiario”.

Tale concetto è più ristretto rispetto al mantenimento ed agli alimenti, essendo indipendente dalla condizione sociale in cui si trova il soggetto destinatario.

L’incriminazione presuppone, in maniera implicita, che il destinatario si trovi in “stato di bisogno”, tale presunzione è relativa e può essere superata dalla prova contraria, nel caso in cui si accerti che il minore disponga di un suo patrimonio.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23866 del 2013 hanno chiarito che:

“il concetto di mantenimento che sta alla base dell’assegno divorzile ha una portata più ampia di quello di mezzi di sussistenza, giacché include tutto quanto sia richiesto per garantire un tenore di vita adeguato alla posizione economico sociale dei coniugi e dei figli e prescinde dallo stato di bisogno, e che la nozione di alimenti si pone a metà strada tra le due”.

La differenza sostanziale tra il delitto ex artt. 3 l. n. 45 del 20006 e 12-sexies l n. 898 del 1970 e quello previsto dall’art 570, comma secondo n. 2 c.p. sta nel fatto che nei primi due serve il mero inadempimento dell’obbligo di natura economica previsto dal giudice, mentre nell’altro dalla condotta omissiva devono essere derivati sia la mancanza dei mezzi di sussistenza che lo stato di bisogno delle persone offese.

Nel caso di specie, gli Ermellini devono valutare se il parziale adempimento degli obblighi in capo all’ex marito, con l’erogazione di somme necessarie al pagamento della ratta scolastica, delle vacanze e altro, nonché la messa a disposizione della casa familiare, abbia in concreto fatto mancare i mezzi di sussistenza e sia incorso uno stato di bisogno della prole.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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