ATTO DI CITAZIONE NULLO ED INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE


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L’atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n.124 del 2020 

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 124 del 2020 è intervenuta per chiarire che l’atto di citazione nullo può valere come costituzione in mora e quindi interrompere la prescrizione in base al suo contenuto e ai risultati a cui è diretta.

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto per prescrizione dell’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. e 164 t.u.f.

I motivi di ricorso in Cassazione sono tre, il primo verte sulla ritenuta nullità da parte dei giudici di merito della citazione introduttiva del giudizio di primo grado; con il secondo si lamenta che i giudici di merito avessero ritenuto l’inefficacia quale atto interruttivo della prescrizione dell’atto di citazione dichiarato nullo, con conseguente efficacia interruttiva solo della disposta rinnovazione dell’atto di citazione.

Secondo il ricorrente l’atto di citazione avrebbe efficacia interruttiva ex art. 2943, comma 4, c.c. in quanto valido atto di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c.

La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25308 del 2014 ha chiarito che:

“Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione dell’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito”.

L’esame dell’originario atti di citazione, prima che ne fosse disposta l’integrazione da parte del Tribunale, permette di ravvisare gli elementi necessari e sufficienti per la qualificazione dello stesso quale atto di messa in mora, in quanto contiene una richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. con indicazione sia dei soggetti ritenuti responsabili direttamente sia di quelli ritenuti tali per omesso controllo.

L’atto di citazione, notificato a tutti i contraddittori, aveva i requisiti necessari per poter valere quale atto di costituzione in mora e, pertanto, quale atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, quarto comma c.c.

La Cassazione, con la pronuncia n. 03616 del 1989 ha affermato che:

“L’atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore”

Per tali motivi i giudici di merito avevano errato nell’affermare che

“trattandosi di nullità dell’edito actionis, l’atto è privo di effetti processuali ma anche sostanziali, difettando di quegli elementi che consentano di individuare il diritto fatto valere”.

Avv. Tania Busetto

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