VA MANTENUTO IL FIGLIO MAGGIORENNE CHE STUDIA ANCORA?

Il figlio maggiorenne che ancora studia deve essere mantenuto fino alla fine del percorso formativo

La Corte di Cassazione Civile, sez. VI, con l’ordinanza del 26 aprile 2017, n. 10207 ha stabilito che i genitori devono mantenere il figlio maggiorenne che sta ancora studiando, fino a che questo non abbia concluso il percorso formativo

Il Tribunale di primo grado aveva respinto le domande proposte separatamente da due ex coniugi rispettivamente al fine di ottenere l’incremento e la revoca o la diminuzione dell’assegno mensile di euro 850 posto nella sentenza di divorzio a carico dell’ex marito a titolo di contributo al mantenimento per la figlia non ancora economicamente indipendente.

La Corte d’Appello aveva respinto sia il reclamo principale che quello incidentale rilevando che in sede di revisione il giudice non può procedere con una nuova valutazione dei presupposti dell’entità dell’assegno, sulla base di una differente ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma deve limitarsi a verificare se le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto.

Inoltre i giudici hanno ricordato che:

“l’obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l’indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggono volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata”.

Pertanto, nel caso in questione la revoca dell’obbligo contributivo non può essere legata al mero conseguimento da parte del figlio di una laurea triennale.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ribadito quanto sostenuto dall’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità:

“la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell’avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”.

I giudici di secondo grado avevano applicato correttamente i principi in materia, ritenendo non sussistenti nel caso di specie le condizioni necessarie per la cessazione dell’obbligo di mantenimento, non risultando in primo luogo che la figlia della coppia avesse raggiunto l’indipendenza economica né che avesse rifiutato concrete opportunità lavorative.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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