SULLA COMUNICAZIONE TRA MEDICO E PAZIENTE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6688/2018 si pronuncia in merito alla comunicazione tra medico e paziente

Gli Ermellini, con la sentenza in commento si sono espressi in merito al tema della comunicazione tra medico e paziente. Il caso oggetto di controversia origina da una situazione molto delicata, tramutatasi poi in tragedia.

Il caso:

Una signora, accusava dei noduli al seno e le era stato consigliato di sottoporsi ad un completamento diagnostico con mammografia e successiva consulenza senologica. In seguito ad una seconda visita, alla donna era stata consigliata una valutazione chirurgica ed una eventuale prosecuzione diagnostica.

In seguito a tali visite, la donna si recò da un radiologo, il quale secondo i giudici, non avrebbe dato il giusto valore al riscontro di adenopatie ascellari; queste rappresentano un elemento suggestivo molto forte di neoplasia nella mammella omolaterale.

Il medico sottovalutando la situazione avrebbe fissato alla signora un’altra visita dopo sei mesi, ritenendo che la situazione non potesse qualificarsi come un caso clinico di particolare difficoltà.

Tuttavia, la donna un paio di anni dopo morì di tumore al seno, lasciando marito e figli.

I familiari si rivolsero ad un avvocato, ed in sede di giudizio, le CTU disposte evidenziarono la superficialità del medico, sottolineando

“l’erroneità del suo suggerimento attendista di un controllo ecografico e mammografico a sei mesi di distanza”.

Gli esperti ritengono che una mammografia effettuata all’inizio della malattia permetta una diagnosi precoce, la quale avrebbe fornito alla donna maggiori possibilità di guarigione o una sopravvivenza più lunga.

Per tali motivi la struttura ospedaliera è tenuta al risarcimento del danno da perdita di chance e quello morale ai familiari superstiti.

V. anche

Gli Ermellini chiariscono che il referto scritto non esaurisce il dovere di informazione del medico; così come disposto dal codice deontologico, rientra negli obblighi di ogni sanitario

“il fornire al paziente tutte le dovute spiegazioni sul suo stato di salute”.

Tale attività tuttavia deve anche essere espletata tenendo in debita considerazione le capacità di comprensione del paziente.

La comunicazione intercorsa tra medico e paziente non deve pertanto esaurirsi solamente tramite il referto, essendo questo uno strumento che utilizza un linguaggio fortemente tecnico e non alla portata di tutti.

Secondo i giudici

“l’obbligo di una informazione del paziente da parte del medico che sia effettuata in modo completo e con modalità congrue caratterizza la professione sanitaria, più che logicamente dato che il medico ha come oggetto della sua attività un corpo altrui”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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