Società in house: revoca dell’amministratore o del sindaco

Le Sezioni Unite esprimono un principio cardine per le società in house providing

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. 24591/2016 – Sezioni Unite ha definitivamente chiarito che

“[…] le azioni concernenti la nomina o la revoca dell’amministratore e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse anche nel caso in cui siano costituite secondo il modello del cosiddetto in house providing […]”.

Gli Ermellini da subito evidenziano l’interesse a fugare qualsiasi dubbio rispetto la competenza del Giudice ordinario rispetto nelle controversie sopra descritte.

Le argomentazioni della sentenza in esame.

Vi troviamo, infatti, una esposizione estremamente chiara di tutti i profili di diritto che sottostanno alla massima elaborata dai Giudici di Piazza Cavour:

  • l’art. 4 comma 13 D.L. 95/2012 – norma dirimente sul tema in analisi, ove opera un esplicito rinvio alla normativa sulle società di capitali contenuta nel codice civile.
  • La partecipazione attraverso quote o azioni delle società de quibus non può condurre a ritenere le stesse come enti pubblici, atteso “[…] che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell’esercizio delle propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l’ente pubblico […]”.
  • Si deve altresì escludere la giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia verte su diritti soggettivi e non riguarda interessi legittimi. Nonostante la previsione contenuta nell’art. 2449 c.c., non si può giungere a qualificare le società in house come ente pubblico: trattasi, infatti, dell’estrinsecazione di una potestà di diritto privato.
  • le considerazioni sin qui svolte trovano conforto anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale;
  • la disciplina dettata in materia di crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica rinvia esplicitamente alla Legge Fallimentare, trovando così ulteriore sostegno la tesi della natura privatistica della società partecipate (parzialmente o totalmente).

In conclusione a questa breve nota si evidenzia come la Suprema Corte di Cassazione sia così riuscita a fornire un elenco di fattori che possono condurre l’interprete o il professionista in un oculato inquadramento giuridico delle questioni sottopostegli.