Come sbloccare l’auto a seguito di un fermo da parte dell’Agenzia Entrate – Riscossione

Vi sono alcuni casi in cui è possibile sospendere il fermo dell’automobile. Ma attenzione! I tempi sono molto brevi: 30 giorni dalla notifica del fermo

Se l’Agenzia Entrate – Riscossione vi notifica un preavviso di fermo dell’automobile, e non potete proprio fare a meno della vostra amata vettura, vi sono tre casi in cui vi è concesso presentare un’istanza per sbloccare o sospendere tale fermo.

Tuttavia vi sono solamente trenta giorni di tempo per presentare l’istanza per sbloccare l’automobile.

Questo provvedimento amministrativo è una misura cautelare adottata dall’Agenzia Entrate – Riscossione, e consiste nell’iscrivere il fermo del bene mobile registrato nel Pubblico registro automobilistico.

Risultato: il bene non può più circolare.

Tale misura è volta a fare in modo che il debitore paghi, e quando non lo fa è perché il mezzo ha uno scarso valore, insufficiente per essere venduto all’asta.

Si deve tenere a mente che il contribuente:

> se ripone il mezzo in un garage è esonerato dal versamento dell’assicurazione;

> se lo lascia parcheggiato ai lati della strada, tale agevolazione non ricorre.

Inoltre, anche se il bene viene veduto, sul nuovo proprietario graverà anche la misura cautelare.

L’Agenzia Entrate – Riscossione notifica l’atto al debitore, mediante un avviso, ed in mancanza del pagamento delle somme richieste nel termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza ulteriori comunicazioni

La prima strada con cui il debitore può chiedere di rimuovere il provvedimento consiste nella presentazione di una richiesta di pagamento rateale. Se tale richiesta viene presentata successivamente ai trenta giorni richiamati dalla norma, il contribuente può ottenere una sospensione del fermo e riprendere a circolare.

Se l’automobile è indispensabile per il lavoro svolto dal debitore, è possibile (entro i trenta giorni dal preavviso di fermo) promuovere un’istanza di cancellazione del fermo amministrativo.

Il terzo ed ultimo caso ricorre quando il mezzo serve per trasportare una persona diversamente abile. In tal caso, per ottenere l’annullamento del provvedimento è necessario presentare:

> il libretto di circolazione, da cui risulti che la vettura è dotata dei dispositivi previsti per la guida da parte di una persona invalida;

> la fattura d’acquisto in cui risulti che il bene è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 104/1992;

> fronte del contrassegno “parcheggio per disabili” rilasciato dal Comune.