RITARDO AEREO ED INDENNIZZO DEI PASSEGGERI

I passeggeri devono essere indennizzati per il ritardo aereo causato da uno sciopero

Corte di Giustizia Ue, sez. III, sentenza n° C-195/17 del 17 aprile 2018

Quello che ci si domanda è se è giusto che in seguito ad un notevole ritardo o alla cancellazione di un volo i passeggeri abbiano diritto di vedersi corrisposto un indennizzo dalle compagnie aeree.

Nel caso di specie la compagnia aerea aveva specificato che i ritardi e le cancellazioni dei voli erano dovuti ad un caso eccezionale, in quanto diversi dipendenti erano in sciopero, quindi ai sensi dell’art., paragrafo 1, lett. c), iii) del regolamento n. 261 del 2004 non era dovuto loro alcun indennizzo.

Se vi è la cancellazione di un volo o il ritardo supera le tre ore, il legislatore dell’Unione ha modificato gli obblighi dei vettori aerei, previsti dall’art. 5, paragrafo 1, del regolamento n. 261 del 2004; secondo i considerando 14 e 15 e l’art. 5, paragrafo 3, di tale regolamento, il vettore aereo, è liberato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri se dimostra che la cancellazione o il ritardo del volo siano dovute a circostanze eccezionali.

“Possono essere considerati circostanze eccezionali, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 gli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo”.

Secondo consolidata giurisprudenza, non ogni evento inaspettato deve essere qualificato come circostanza eccezionale, ma può succedere che tale evento inaspettato sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore.

Nel caso in questione lo sciopero da parte del personale della compagnia aerea era sorto in quanto questa aveva annunciato una ristrutturazione dell’impresa. Tale eventualità rientra tra le normali misure di gestione ed esercizio dell’attività.

Per tali motivi lo sciopero in oggetto non può essere considerato quale circostanza eccezionale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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