RESPONSABILITA’ MEDICA E PROVA DEL DANNO

In tema di responsabilità medica, la prova del danno spetta al paziente

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 26824/2017, è tornata ad occuparsi della questione dell’accertamento e della prova della condotta colposa del sanitario nei giudizi di responsabilità medica, ribadendo che l’onere di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del medico ed il danno di cui si domanda il risarcimento grava sul paziente danneggiato.

L’attore deve riuscire a dimostrare, con qualunque mezzo a sua disposizione, che la condotta del sanitario ha cagionato il danno secondo il criterio del più probabile del non.

Se invece alla fine dell’istruttoria la causa del danno lamentato dal paziente è rimasta assolutamente incerta non sarà possibile accogliere le sue doglianze e addebitare una qualsivoglia forma di responsabilità al sanitario.

Il caso:

Nel caso in esame, la controversia era nata a seguito di una retinopatia oculare di un neonato prematuro all’occhio destro, che aveva comportato la perdita totale della vista.

Tale circostanza poteva essere ricondotta alternativamente a tre fattori differenti, uno dei quali era imputabile alla responsabilità dei medici: una malformazione congenita della retina, un’infezione da citomegalovirus, una iperossia da eccessiva somministrazione di ossigeno.

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In corso di causa, alla fine della valutazione di tutte le prova, non era stato dimostrato in nessun modo che il danno alla salute del neonato potesse essere ricondotto causalmente alla condotta dei dottori e della struttura sanitaria che lo avevano in cura.

Ma non solo, era addirittura emerso come fosse più probabile che la malformazione fosse congenita o ad ogni modo preesistente alla nascita.

Pertanto, non era stato sufficientemente dimostrato dagli attori, i genitori del bambino, il nesso di causa tra i trattamenti sanitari e i danni lamentati. Le loro domande, quindi, non hanno trovato accoglimento, né in sede di merito né di legittimità.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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