LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DELL’OSPEDALE

La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza n. 24073 del 13 ottobre 2017 ha stabilito come deve essere ripartito l’onere probatorio in caso di responsabilità contrattuale dell’ospedale

Il paziente danneggiato, nel caso in cui agisca contro la struttura sanitaria, al fine di ottenere il risarcimento del danno da responsabilità medica, deve dimostrare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, provando l’inadempimento del debitore, gravando sulla struttura sanitaria l’onere di dimostrare l’assenza di un inadempimento.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza n. 24073 del 13 ottobre 2017.

Il caso di specie:

Un’agenzia ospedaliera aveva impugnato la sentenza con cui la Corte di merito, riformando la decisione di prime cure, aveva verificato la responsabilità di tale azienda per l’inadempimento contrattuale, sia per la responsabilità da contatto sociale di un sanitario in riferimento all’esecuzione dell’operazione chirurgica di asportazione di un rene.

La ricorrente, nell’escludere la propria responsabilità, aveva evidenziato come le risultanze della c.t.u. medico legale non avevano consentito di verificare l’incidenza eziologica della mancata diagnosi sulla successiva totale asportazione del rene.

V. anche

La decisione della Corte di Cassazione:

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, la posizione dell’Agenzia ospedaliera, finalizzata ad escludere la propria responsabilità contrattuale, è stata falsata dall’erronea trasposizione del del criterio del più probabile che non, che opera in ambito della causalità materiale e riguarda la verifica del nesso di determinazione consequenziale.

La difficoltà di indagine diagnostica del medico per l’individuazione della patologia infettiva, ricade sul piano della verifica dell’elemento soggettivo e pertanto deve inserirsi in un momento successivo a quello della verifica della causalità materiale che invece richiede la correlazione tra condotta ed evento dannoso.

Per la Corte, la verifica della sussistenza del nesso eziologico deve essere effettuata secondo un criterio di prevedibilità oggettiva, dato che si deve appurare se la condotta omissiva avrebbe o meno potuto impedire l’evento dannoso.

Nel caso in oggetto, si avrebbe dovuto effettuare l’esame bioptico al fine di confermare o meno la neoplasia ed evidenziare possibili altre patologie, trattandosi di una condotta eziologicamente rilevante rispetto alla successiva scelta terapeutica di asportazione dell’organo, totale invece che parziale.

La Corte di cassazione ha ribadito il principio di diritto in base al quale, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, per il riparto probatorio ex art. 2967 c.c., il paziente danneggiato deve solamente provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, ed allegare l’inadempimento del debitore.

 Dott.ssa Benedetta Cacace


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