MATRIMONIO LAMPO ED ASSEGNO DIVORZILE

La Corte di Cassazione Civile, sez. VI, con la sentenza n. 2343 del 5 febbraio 2016 ha stabilito che anche se il matrimonio è durato poco ciò non esclude l’assegno divorzile

La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 2343 del 5 febbraio 2016, riconosce l’assegno divorzile in favore della moglie anche se il matrimonio è durato solamente due settimane, nonostante questa godesse anche di un proprio reddito, seppur inferiore a quello del marito.

In seguito alla separazione, alla donna era stato riconosciuto l’assegno di mantenimento, ma il Tribunale di Modena, nel disporre il divorzio, aveva negato l’attribuzione dell’assegno divorzile per la brevissima durata del matrimonio.

La Corte d’Appello confermava quando disposto dal Tribunale di Modena.

La donna, ricorse in Cassazione, deducendo la violazione ed errata applicazione dell’articolo 5, sesto comma della legge n. 898/1970.

Il matrimonio era durato così poco a causa di un tradimento del marito, che solo dopo nove mesi dalla separazione aveva avuto un figlio con un’altra donna.

Il reddito del marito era di 18.000 euro mensili, mentre quello della moglie era di 1.300, pertanto la separazione ed il divorzio avrebbero inciso in maniera negativa sul tenore di vita goduto e sulle aspettative di un livello di vita elevato.

V. anche

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che nel divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno, ma non anche sul riconoscimento dell’assegno stesso. Fanno eccezione a tale regola i soli casi in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i due coniugi per la troppo breve durata del vincolo, come disposto dalla Corte di Cassazione Civile, sent. n. 6164/2015.

L’articolo 5, comma 6 indica tutta una serie di elementi che il giudice deve tenere in considerazione, come la condizione ed il reddito dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, la durata del matrimonio e le ragioni della decisone.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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