LESIONI CUTANEE PER LUCE PULSATA: UNA PRONUNCIA SUL RISARCIMENTO DEL DANNO ESTETICO

Risarcimento del danno estetico: danno da luce pulsata

Tribunale di Vicenza, seconda sezione, sentenza del 20 febbraio 2018

La vicenda al vaglio del Tribunale di Vicenda riguarda il caso di una donna che in seguito alla prima di otto sedute di epilazione a luce pulsata alle regioni inguinali e agli arti inferiori, aveva riportato delle lesioni cutanee, e per tale motivo aveva citato in giudizio la proprietaria del centro estetico per sentirla condannare al risarcimento dei danni e alla restituzione dell’importo già totalmente pagato delle sedute non effettuate.

L’attrice aveva dichiarato di aver avvertito immediatamente un forte dolore e che la convenuta non aveva interrotto il trattamento ma a fine seduta, notando delle macchie rosse le aveva proposto altri trattamenti.

Secondo il Tribunale adito, le domande dell’attrice sono fondate in quanto il nesso causale tra il trattamento estetico e la comparsa delle lesioni cutanee è certo, proprio perché il rossore si era manifestato proprio durante la seduta.

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Il fatto che l’attrice non avesse informato la convenuta di essersi sottoposta diverse settimane prima ad un trattamento di lampade abbronzanti non rileva in quanto un’estetista esperta avrebbe dovuto tenere conto dello stato di pigmentazione della pelle della cliente, posto che l’utilizzo di dette apparecchiature, secondo l’allegato 2 del D.M. n. 110 del 12 maggio 2011

“deve essere riservato a personale con qualifica professionale e con specifica preparazione tecnico-pratica, quindi in grado anche di valutare preventivamente le idonee condizioni della cute”.

I giudici ritengono che il danno permanente debba essere stimato al 6%, secondo le valutazioni effettuate dalla C.T.U.; pertanto in base alle tabelle milanesi, tenendo conto dell’età dell’attrice ed applicando l’importo medio, il danno liquidato è di euro 12.433,00 di cui euro 10.723,00 per il danno biologico permanente e di euro 1.710,00 per il danno biologico temporaneo.

Richiamando alcune sentenze della Corte di Cassazione, tra cui la n. 13391/2007, n.702/2010, 17220/2017 e n.6383/2004, il Tribunale ha sottolineato che:

“Il c.d. danno estetico non è che una forma di invalidità permanente, e quindi un danno biologico, sicché il pregiudizio di tipo estetico viene abitualmente risarcito all’interno del danno biologico, inclusivo di ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico e alla vita di relazione, a meno che esso abbia provocato ripercussioni negative non soltanto su un’attività lavorativa già svolta ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato e ad ogni altra utile circostanza particolare, nel quale caso può essere riconosciuto per esso un danno patrimoniale purché venga fornita una prova rigorosa di una concreta riduzione del reddito conseguente alle menomazioni subite”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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