IL DIRITTO RAPPORTO TRA I NONNI ED I NIPOTI MINORENNI E QUANDO PUO’ ESSERE COMPRESSO

E se i nipoti non vogliono vedere il nonno?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 15238 del 2018

Il nonno materno di due bimbi, aveva proposto ricorso in Cassazione, deducendo due motivi, avverso il decreto con cui la Corte d’Appello di Ancora aveva rigettato il reclamo da lui interposto avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Ancora, che aveva rigettato la richiesta di adozione dei provvedimenti necessari a tutelare il diritto dei due minori a mantenere un rapporto affettivo significativo con lui.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, i provvedimenti ablativi, modificativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto adottati alla fine di un procedimento che non esclude la presenza di parti in conflitto.

V. anche

Tra detti provvedimenti deve essere annoverato anche quello adottato, ex art. 317-bis del codice civile, come sostituito dall’art. 42 d.lgs. n. 154, sul ricorso presentato dagli ascendenti a tutela del loro diritto a mantenere dei rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L’uomo denuncia violazione degli art. 29 e 111 Cost., dell’art. 8 della Cedu e degli artt. 317-bis e 330 c.c., sostenendo che, non il permettergli di frequentare i suoi due nipoti, avrebbe negato valore alla relazione affettiva esistente con gli stessi, senza considerare che gli ascendenti vantano un diritto automaticamente azionabile alla conservazione dei rapporti con i nipoti.

V. anche

Il nonno sostiene che il decreto impugnato si era limitato a dar credito a quanto dichiarato dai due nipoti, trascurando di tener conto l’età che gli stessi avevano all’epoca in cui si erano verificati gli episodi di violenza da loro riferiti, e l’assoluzione dell’uomo dai reati ascrittigli.

Gli Ermellini precisano che l’art. 317-bis c.c., nel riconoscere agli ascendenti un diritto a mantenere rapporti affettivi stabili con i nipoti, non gli attribuisce un carattere incondizionato, ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi da parte di uno o entrambi i genitori, ad una valutazione del giudice.

Nel caso in esame il provvedimento aveva accertato la riluttanza dei nipoti ad intrattenere rapporti con il nonno materno, in conseguenza dell’impressione negativa da esso suscitata con il suo comportamento inopportuno.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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