I PERMESSI IN CARCERE

Permesso ex art. 30, secondo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 per il detenuto

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza n. 26062 del 2018

Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, in riforma delle ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva concesso un permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. ad un detenuto, per recarsi a visitare per quattro ore la moglie affetta adenocarcinoma al pancreas con metastasi epatiche ed una volta alla settimana si sottoponeva a chemioterapia.

Il Tribunale aveva rilevato che la donna sebbene fosse in grado di viaggiare, l’eventuale spostamento avrebbe potuto incidere sulla sua salute complessiva, e che la vicinanza del marito poteva rappresentare un valido supporto psicologico.

Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Sassari aveva proposto ricorso in Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la Procura il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato le istanze di permesso di necessità, in quanto l’ospedale dove era paziente la moglie del detenuto aveva esposto la possibilità che la donna fosse in grado di sopportare il viaggino fino a Sassari.

Ai fini di concedere un permesso di necessità, ex art. 30, secondo comma, della l. 26 luglio 1975, n. 354 devono ricorrere i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare. L’accertamento della loro sussistenza deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del soggetto detenuto in carcere.

Ai sensi dell’art. 30 L. 354/1975  (Permessi)

“Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie, competenti ai sensi del secondo comma dell’articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell’ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello .

Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità.

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l’assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo.

L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare”

Nel caso di specie, il permesso in questione era stato ottenuto in base ad una situazione di necessità costituita non dal pericolo di vita della donna, ma dall’eccezionale gravità della sua patologia. La Procura ricorrente si limita solamente ad affrontare il tema della possibilità della donna di essere trasportata fino a Sassari.

Per tali motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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