Furto di elettricità

La Corte di Cassazione penale, sez. V, con la sentenza n. 37930 del 28 luglio 2017 ha stabilito che lo stato di indigenza non integra di per sé lo stato di necessità

In riferimento ad una fattispecie di furto di energia elettrica, la Corte di Cassazione penale, sez. V, con la sentenza n. 37930 del 28/07/2017, ha applicato l’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, secondo il quale la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità, per mancanza degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, in quanto alle esigenze dei soggetti che si trovano in tale stato è possibile provvedere utilizzando istituti di assistenza sociale.

La vicenda:

La Corte d’appello di Milano, con sentenza emessa il 6 aprile 2016, aveva confermato la decisione presa dal Tribunale, che condannava per delitto di furto aggravato un soggetto, per aver sottratto illecitamente energia elettrica da una plafoniera del proprio condominio, dopo averla fatta manomettere da un suo incaricato, per alimentare il proprio appartamento.

Contro tale pronuncia, l’imputata ricorre per Cassazione sostenendo la mancanza e contraddittoria motivazione, in quanto la Corte territoriale non aveva tenuto conto della scriminante dello stato di necessità.

I giudici della Corte di Cassazione, nel ritenere infondato il motivo di gravame, richiamano la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:

“L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, potendo provvedersi alle esigenze delle persone indigenti per mezzo degli istituti di assistenza sociale”.

Questo orientamento deriva dall’applicazione rigorosa del requisito dell’inevitabilità della scriminante disciplinata dall’articolo 54 del codice penale. La causa di giustificazione in esame sussiste solamente se l’esigenza di evitare il danno grave alla persona sia imperiosa e cogente, tale da non lasciare all’agente altra alternativa se non quella di commettere un reato.

Pertanto la Corte di Cassazione ritiene non applicabile l’articolo 54 c.p. nei casi di bisogno economico, dato che alle carenze dei bisognosi oggi può far fronte l’organizzazione sociale con numerosi istituti.

Dott.ssa Benedetta Cacace