Codice di Procedura Civile – Libro Primo – Disposizioni generali -Titolo IV – Dell’esercizio dell’azione

Codice di Procedura Civile -Libro primo

Disposizioni generali


Titolo IV – Dell’esercizio dell’azione

 

Art. 99.
(Principio della domanda)

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

Art. 100.
(Interesse ad agire)

Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

Art. 101.
(Principio del contraddittorio)

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto ex Legge n. 69/2009, art, 45 comma 13.

Art. 102. (1)
(Litisconsorzio necessario)

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di piu’ parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

(1) In ipotesi di litisconsorzio necessario, la Corte Costituzionale con sentenza 8 febbraio 2006, n. 41 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 c.p.c.  nella parte in cui  consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.

Art. 103.
(Litisconsorzio facoltativo)

Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu’ gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

Art. 104.
(Pluralità di domande contro la stessa parte)

Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’articolo 10 secondo comma.
E’ applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

Art. 105.
(Intervento volontario)

Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Puo’ altresi’ intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

Art. 106.
(Intervento su istanza di parte)

Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

Art. 107.
(Intervento per ordine del giudice)

Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e’ comune, ne ordina l’intervento.

Art. 108.
(Estromissione del garantito)

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.

Art. 109.
(Estromissione dell’obbligato)

Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo’ estromettere l’obbligato dal processo.

Art. 110.
(Successione nel processo)

Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

Art. 111.
(Successione a titolo particolare nel diritto controverso)

Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.


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