Bucare il pallone da calcio dei bambini non costituisce reato

  • Secondo la Suprema Corte di Cassazione Penale, con la sentenza numero 1786/2017, non costituisce reato il comportamento del vicino che buca il pallone a dei ragazzini che giocano in cortile.

Quanti di voi da ragazzini erano soliti giocare a pallone con i propri amici in cortile? E quante volte c’era il solito vicino brontolone che minacciava di bucare il pallone? Ebbene questo è l’argomento trattato con la sent. n. 1786/2017 della Suprema Corte di Cassazione Penale.

La vicenda:

Un signore, stanco di dover sempre ripetere a dei ragazzini che, da regolamento condominiale non potevano giocare in cortile in determinate fasce orarie, un giorno prende un coltello e buca il pallone. La vicenda finisce in Tribunale, e l’uomo inizialmente viene condannato per stalking, dato che il suo comportamento veniva qualificato come un atto persecutorio. Tuttavia in sede di Appello, viene condannato per violenza privata. La questione arriva fino alla Suprema Corte di Cassazione Penale, dove l’uomo sostiene che la sua condotta era solamente un modo per far rispettare il regolamento condominiale, che vietava di giocare a pallone in cortile durante alcune fasce orarie. Inoltre l’uomo precisa che i ragazzi non sono affatto intimiditi dalle sue lamentele, tanto che non hanno mai smesso di giocare.

Nella sentenza si legge riguardo l’articolo 610 c.p., che affinché “attinga la soglia del penalmente rilevante, però, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o una riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà”. Pertanto i giudici sostengono che: “non ogni forma di violenza o minaccia riconduce alla fattispecie dell’articolo 610 c.p., ma solo quella idonea – in base alle circostanze concrete – a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato”.

Per tale motivo, deve escludersi che nella fattispecie in esame sussista il reato contestato, poiché la condotta dell’uomo era mossa dal rispetto delle regole condominiali, e anche se vietava temporaneamente ai minori di giocare, non impediva loro di riprendere i giochi.

Dott.ssa Benedetta Cacace