AVVOCATI: L’INCARICO PROFESSIONALE DEVE ESSERE CONSIDERATO UNITARIAMENTE

Nel caso di prestazioni rese in più gradi di giudizio, l’esaurimento dell’affare per il quale l’incarico era stato conferito all’avvocato – il momento nel quale interviene la “decisione della lite“, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione triennale previsto dal secondo comma dell’articolo 2957 del codice civile, per le competenze dovute ai legali e ai procuratori – deve essere individuato nella data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 18858 del 2018

L’incarico affidato ad un avvocato è unitario o frazionato? A tale quesito ha risposto la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18858 del 2018 che richiamandosi a quanto pronunciato dalla Cass. 22 luglio 2004, n. 13774 ha enunciando il seguente principio di diritto:

“L’incarico professionale deve essere considerato unitariamente allorquando vi siano più gradi di giudizio, indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo, circostanza che implica la prosecuzione dell’affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento”.

La vicenda origina dal ricorso presentato da un avvocato avverso il decreto con il quale il giudice delegato del fallimento aveva liquidato i suoi compensi per l’attività espletata come difensore nell’interesse della curatela. La curatela si era costituita in giudizio contestando la domanda dell’attore e proponendo l’eccezione di inesatto adempimento della prestazione professionale.

Per gli Ermellini il ricorso proposto dall’avvocato è infondato, in quanto l’incarico conferito dal cliente si fonda sul contratto di patrocinio, che è regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non sul rilascio della procura ad litem, il cui fine è soltanto quello di consentire la rappresentanza processuale della parte.

L’art. 1703 del codice civile sancisce che:

“Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.”

Quindi, nel caso di prestazioni rese in più gradi di giudizio, l’esaurimento dell’affare per il quale l’incarico era stato conferito all’avvocato – il momento nel quale interviene la “decisione della lite“, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione triennale previsto dal secondo comma dell’articolo 2957 del codice civile, per le competenze dovute ai legali e ai procuratori – deve essere individuato nella data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio.

Nel caso in esame della Cassazione, si era esaurita la prestazione professionale del ricorrente solamente con la conclusione del giudizio di legittimità, risultava ammissibile l’eccezione d’inadempimento, ex art. 1460 c.c., che può essere opposta dal cliente all’avvocato che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER