VIZI DEL BENE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

LEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI DISTACCO DELLA VERNICE DELL’AUTOMOBILE ACQUISTATA

L’istituto della risoluzione del contratto è uno strumento predisposto dall’ordinamento per permettere al contraente, al ricorrere di determinate condizioni, di sciogliere il vincolo contrattuale.

Per l’art. 1470 c.c.

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.”

In particolare la vendita è un contratto consensuale e traslativo, a titolo oneroso, con il quale si procede al trasferimento di un trasferimento o la costituzione di un diritto.

Il codice disciplina anche i casi di risoluzione del contratto di compravendita.

Il venditore deve garantire il compratore da vizi ed evizione, ossia deve garantire che la cosa venduta sia idonea all’uso e che sia anche priva di vizi che ne possano diminuire il valore e la piena proprietà della cosa acquistata e dunque la riuscita del trasferimento del diritto di proprietà.

I vizi coperti dalla garanzia sono i vizi occulti, ossia quelli che pur esistendo prima della vendita, non erano conosciuti né conoscibili dal compratore usando la normale diligenza.

Al ricorrere di vizi, il compratore può chiedere la sostituzione del bene con altro identico, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto e restituzione di quanto versato.

In proposito, il Codice del Consumo dispone che il consumatore debba optare in via principale per per il ripristino del bene e, nel caso in cui questo non sia possibile o sia eccessivamente oneroso, o laddove il venditore non vi provveda entro un congruo termine, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità.

Per l’art. 1493 c.c.

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi”.

L’acquirente però deve denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge) e comunque non oltre un anno dalla consegna, salvo diversa pattuizione.

Interessante in proposito, risulta l’ordinanza della II Sezione civile della Corte di Cassazione n. 28583, del 3 ottobre 2022, con cui la Suprema Corte accoglieva le istanze di un compratore scontento del veicolo acquistato.

In particolare nella fattispecie sottesa alla pronuncia in commento, accadeva che il compratore aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva rigettato la sua domanda di risoluzione del contratto di compravendita di una autovettura usata, con condanna alla restituzione della somma versata a titolo di prezzo.

La Magistratura in fase di appello accoglieva le doglianze del compratore.

Il venditore allora decideva di ricorrere in Cassazione contestando, tra gli altri motivi,  la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 129, in riferimento alla insussistenza del diritto del consumatore alla risoluzione del contratto stante la conformità del bene consegnato rispetto a quello venduto.

Al pari degli altri motivi, la Suprema corte riteneva anche questo inaccoglibile giacché il rilevava che il vizio lamentato dal compratore, ossia il distacco parziale della verniciatura, era un difetto che impediva il normale utilizzo del bene che, seppur non nuovo, doveva essere conforme alle caratteristiche dovute del prodotto.

Così la Suprema corte rigettava il ricorso del venditore avvalorando le ragioni del compratore.

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Cassazione civile sez. II 03.10.2022 (ud. 18.05.2022 dep. 03.10.2022) n.28583