VEICOLO FERMO E GUIDA IN STATO DI EBREZZA


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy

Si può essere condannati per guida in stato di ebrezza anche se il veicolo era fermo

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 41457 del 2019

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 41457 del 2019 ha chiarito che per la configurazione del reato di guida in stato di ebrezza non è necessario che il soggetto venga fermato dagli agenti mentre è alla guida del proprio veicolo.

Nel caso di specie la Corte d’Appello, in accoglimento dell’impugnazione del Pubblico Ministero, aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di primo grado aumentando la pena irrogata all’imputato e, confermando la condanna dello stesso in relazione ai reati di cui agli articoli 186, comma 7, codice della strada, 81 e 341-bis c.p., per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolemico richiesto dagli agenti di polizia di Stato che lo avevano fermato dopo che era stato visto alla guida in un motociclo “ape”.

Nell’adire la Corte di Cassazione l’imputato lamenta violazione di legge, in relazione al contestato art. 186, comma 7 codice della strada, per avere la Corte territoriale confermato la sua condanna benché fosse risultato che lo stesso era stato fermato dopo aver parcheggiato il suo veicolo, essere entrato in un bar ed essere poi uscito dal locale, dunque quando doveva essere considerato un mero pedone e non un conducente di un veicolo.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno rigettato il ricorso  per infondatezza del motivo di ricorso, sottolineando come l’articolo 186, comma 7 cod. della strada, sanziona la condotta del “conducente” di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia in caso di incidente stradale ovvero

“quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alternazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool”.

Il termine “conducente” si riferisce a colui che guida o che ha guidato fino a poco tempo prima della richiesta degli agenti, un veicolo, e ciò lo si desume sia dal tenore letterale della norma di riferimento che dal divieto, posto dal primo comma dell’articolo sopra menzionato, di guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, che indica chiaramente come sia

“genericamente vietata qualsivoglia conduzione di veicoli nella fase in cui le capacità percettive e reattive possono essere negativamente condizionate da una precedente assunzione di quelle bevande”.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, ai fini del reato di guida in stato di ebrezza

“rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico”.

La “fermata” è una fase della circolazione, pertanto è irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcooltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo fermo o in movimento.

Dott.ssa Benedetta Cacace

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER