VEICOLI, DIFETTO DI FABBRICAZIONE E SINISTRO STRADALE


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Incidente stradale e danni per difetto di fabbricazione del prodotto

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 21841 del 2019

Mancato funzionamento degli airbag e delle cinture di sicurezza durante un sinistro stradale, chi è responsabile?

Il caso di specie origina in seguito ad un incidente stradale in cui gli originari attori avevano riportato lesioni personali ,dopo aver violentemente urtato contro un guard-rail, per il mancato funzionamento degli airbag e delle cinture di sicurezza, dovuto ad un difetto di fabbricazione.

La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva parzialmente accolto la domanda dei ricorrenti nei confronti della società, al risarcimento dei danni subito in seguito al sinistro stradale.

La società, nell’adire la Corte di Cassazione, lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 3 d.p.r. n. 224/1988 c.c., 115 c.p.c, in riferimento all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per aver i giudici di merito erroneamente considerata produttrice del veicolo in quanto aveva apposto sul medesimo il marchio “Opel” laddove

“l’adozione del marchio nella denominazione sociale da parte di una società conosciuta in un gruppo internazionale di per sé non è probante, né significativo, della proprietà del marchio, in quanto i marchi sono registrati a livello internazionale dalla società che si pone al vertice del gruppo e vengono utilizzati da tutte le società del gruppo che trattano quei prodotti”.

La Corte di Cassazione ha dichiarato fondato il ricorso, richiamando la sentenza n. 29327 del 2017 in cui aveva affermato che:

“il comma 3 dell’art. 3 d.p.r. n. 224/88 stabilisce che ai fini della responsabilità per i danni causati dal prodotto si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione”.

Nella sentenza impugnata il giudice di merito aveva disatteso il principio sopra espresso.

Atteso che a livello internazionale i marchi sono normalmente registrati da società capogruppo venendo poi utilizzati da tutte le società che del gruppo fanno parte, deve essere precisato come alla stregua di quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata deve per converso osservarsi che la società intimata abbia apposto sull’autovettura il proprio marchio.

Sulla base dell’art. 3, terzo comma d.p.r. n. 224 del 1988 la mera utilizzazione

“del marchio Opel del prodotto Opel Tigra, non può considerarsi idonea e sufficiente ad integrare il requisito da tale norma richiesto, inidonea al riguardo essendo l’utilizzazione dello stesso nome di altra società del gruppo o del gruppo medesimo, ovvero la possibile confondibilità del marchio”.

L’utilizzazione da parte della società ricorrente della parola “Opel” nella propria denominazione si appalesa diversa dalla marcatura con l’apposizione del

“proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto richiesta dalla norma sopra citata per univocamente identificarlo e caratterizzarlo sul mercato”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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