VALIDA LA DELIBERA ASSEMBLEARE CHE DISPONE LA TURNAZIONE DEI POSTI AUTO

È legittima la delibera assembleare che disponga la turnazione dei posti auto in condominio in base alle tabelle millesimali?

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 26630 del 2018

Nel caso di specie la proprietaria di un immobile aveva chiamato in giudizio il condominio innanzi al Giudice di Pace al fine di sentir dichiarare illegittima la delibera assembleare con la quale era stato deciso a maggioranza di regolamentare l’utilizzo dei cinque parcheggi esistenti nel cortile comune mediante turnazione in base ai millesimi.

Secondo l’attrice la delibera doveva ritenersi viziata per eccesso di potere in quanto diretta a beneficio solamente di alcuni condomini in danno di altri.

Il Giudice di Pace aveva dichiarato nulla la delibera assembleare e per tale motivo il condominio era ricorso in appello, ed il Tribunale aveva ritenuto che il criterio turnario non contrastasse con l’art. 1102 c.c.

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La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione ha sottolineato che non può in nessun modo sindacare il merito della deliberazione assembleare: infatti

“Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari; è, peraltro, estranea al sindacato proprio della Corte di Cassazione ogni rivalutazione dell’opportunità della deliberazione dell’uso turnariodella cosa comune, risultando essa fondata su dati ed apprezzamenti di fatti rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell’amministrazione”.

La ricorrente inoltre lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che l’assemblea non aveva deliberato nel senso della garanzia del massimo godimento possibile per tutti della cosa comune.

Secondo gli Ermellini anche tale doglianza non merita accoglimento infatti contrasta con il principio già affermato dalla Corte con la sentenza n. 12485 del 2012, secondo il quale:

“La delibera assembleare che, in considerazione dell’insufficienza dei posti auto compresi nel garage comune in rapporto al numero dei condomini, preveda il godimento turnario del bene e vieti ai singoli partecipanti di occupare gli spazi ad essi non assegnati, anche se gli aventi diritto non occupino in quel momento l’area di parcheggio loro riservata, non si pone nel contrasto con l’art. 1102 c.c., ma costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune da parte dell’assemblea.”

Dott.ssa Benedetta Cacace


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