UN CASO DI COMPROMISSIONE DELLA LIBERTA’ SESSUALE E LE SCUSE DEL MOLESTATORE
POCO GRAVE LA MOLESTIA SE IL MOLESTATORE CHIEDE SUBITO SCUSA
Si definisce molestia sessuale un comportamento indesiderato con connotazione sessuale, la molestia si differenzia dalla violenza sessuale che invece si estrinseca necessariamente in gesti.
La Suprema Corte è recentemente intervenuta per definire il confine tra molestia sessuale e violenza sessuale, con la pronuncia della III sezione penale del 04/10/2012 n. 38719, in cui ha specificato che, allorquando il corteggiamento molesto si traduce in gesti a sfondo sessuale, allora si configura la violenza sessuale.
Così, per la Suprema Corte del 2012, la condotta integrativa del reato ex art. 609-bis c.p. implica qualunque atto che si traduca in un contatto corporeo tra il soggetto agente e la persona offesa o anche solo in un semplice coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo mettendo in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale del soggetto passivo.
Invece, il reato ex art. 660 c.p., ossia della molestia sessuale, viene integrato solamente laddove l’agente pronunci espressioni volgari aventi sfondo sessuale o ponga in essere atti di corteggiamento in modo invadente ed insistente, senza che si traduca in un abuso sessuale.
Le sfaccettature sono infinite e pertanto risultano particolarmente importanti le pronunce giurisprudenziali in merito.
Illuminante a titolo esemplificativo e non esaustivo risulta la recente pronuncia della Suprema Corte n. 912 della III Sezione della Cassazione penale del 25/10/2022 con cui è stato stabilito che:
“Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall’articolo 609-bis, comma 3, del Cp, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici”
Nel caso di specie veniva riconosciuta l’attenuante ex art. 131 bis c.p. all’imputato che, dopo aver dato un bacio ed aver toccato le parti intime ed il seno di una donna, le chiedeva immediatamente scusa.
In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, accadeva che la Corte d’appello in parziale riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, riconoscesse la minore gravità di cui al comma II dell’art. 609 bis c.p., come prevalente rispetto all’aggravante ex art. 61 c.p., n. 9 (l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto) così riducendo la pena. L’imputato risultava colpevole di aver costretto la persona offesa a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamento del seno e toccamento della vagina, con l’aggravante di avere commesso il fatto con violazione dei doveri connessi all’esercizio della funzione di infermiere addetto al reparto psichiatrico ove la persona offesa era ricoverata.
Presentava quindi ricorso in Cassazione il Procuratore generale che chiedeva l’annullamento della sentenza di secondo grado, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 609 bis c.p., comma 3 e il vizio di motivazione.
Il ricorso però veniva ritenuto inammissibile e rigettato, rilevando che l’attenuante riguardasse la minore lesività del fatto rapportata al bene giuridico tutelato.
Per gli Ermellini:
“In tale ambito, assumono particolare rilevanza la qualità dell’atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all’età), l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici” (cfr. Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196 – 01; Sez. 3, n. 34236 del 12/07/2012. A., Rv. 253172 – 01; Sez. 3, n. 27272 del 15/06/2010, P., Rv. 247931 – 01). “Rilevano, in particolare, i soli elementi indicati dall’art. 133 c.p., comma 1, e non anche quelli di cui al comma 2, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena” (cfr. Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017, Rv. 272584 – 01; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C., Rv. 260289 – 01).
Così la Corte Territoriale, valutata la tipologia di atti sessuali posti in essere dall’imputato (bacio sulla guancia e toccamento della vagina e del seno), aveva anche tenuto in considerazione che subito dopo egli si era scusato con la vittima che nel frattempo, subito dopo, si era recata nella stanza fumatori.
Tali elementi per la Corte d’Appello lasciavano supporre che la libertà sessuale non fosse stata compressa in modo grave ed anche la mente della vittima, seppur vulnerabile, non era stata compromessa dall’accaduto.
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Cassazione penale sez. III, 25.10.2022, (ud. 25.10.2022, dep. 13.01.2023), n.912


