TRATTENUTE DALLO STIPENDIO?


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy

È legittimo effettuare una trattenuta dallo stipendio del dipendente in base ad una disposizione aziendale?

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 34119 del 2019

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la pronuncia in commento ha stabilito che il datore di lavoro che effettua una trattenuta sullo stipendio del lavoratore, in base ad una disposizione aziendale contenuta in una circolare è illegittima, non essendovi una clausola penale concordata tra le parti idonea a stabilire preventivamente una determinata sanzione per il caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento.

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva rigettato il gravame interposto dalla società datrice di lavoro nei confronti di un dipendente, accogliendo il ricorso presentato da quest’ultimo, dichiarando illegittimo l’addebito eseguito sulle sue buste paga e condannando la società alla restituzione dell’importo addebitatogli.

La società datrice di lavoro aveva effettuato una trattenuta sullo stipendio del lavoratore in quanto questo, durante l’espletamento delle sue mansioni di capotreno era stato derubato della propria valigetta, lasciata incustodita durante il turno di lavoro, contenente una cinquantina di biglietti.

I giudici di merito avevano accolto le doglianze del dipendente ritenendo che il blocchetto dei biglietti ferroviari è privo di qualsiasi valore finché non venga utilizzato e, nel caso di specie mancava la prova di un effettivo utilizzo.

Inoltre vi era un’essenziale differenza tra la nozione di clausola penale, invocata dalla società datrice di lavoro, che presuppone un incontro di volontà tra le parti contraenti, e quella di disposizione aziendale contenuta nelle circolari inviate ai dipendenti che manifesta volontà unilaterale e non è in grado da sola di comportare la modifica delle condizioni contrattuali.

Nel ricorrere in Cassazione la società datrice di lavoro deduce di avere il diritto di imporre ai propri lavoratori delle clausole penali anche tramite delle circolari aziendali e che tale eventualità scaturirebbe dall’art. 51 del CCNL delle attività ferroviarie, in quanto alla voce “doveri del personale” è previsto che

“il dipendente deve svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni, osservando le disposizioni del presente contratto e i regolamenti interni dell’azienda”.

Pertanto secondo il ricorrente, una volta che sia stato accertato che il regolamento interno sia stato inviato a tutti i dipendenti esso, per espressa previsione contrattuale sarebbe fonte obbligatoria per il lavoratore.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato infondato il ricorso, precisando che

“in mancanza di un incontro di volontà formalizzato in un atto, non può ravvisarsi, all’evidenza, nella fattispecie, la sussistenza di alcuna clausola penale, che costituisce un patto accessorio del contratto, convenuto dalle parti per rafforzare, da un lato, il vincolo contrattuale e, dall’altro, per stabilire, preventivamente, una determinata sanzione per il caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, con l’effetto di limitare alla prestazione prevista il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell’effettivo pregiudizio economico verificatosi”.

Avv. Tania Busetto

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER