SULLO STRALCIO DEI DEBITI AL DI SOTTO DEI 1.000 EURO


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La Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire che non rileva la data di emissione della cartella di pagamento al fine di usufruire dello stralcio dei debiti al di sotto dei 1.000 euro

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, ordinanza n. 29653 del 2019

La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso proposto da un contribuente avvero un’ingiunzione di pagamento, riguardante la Tasssa Automobilistica.

Nello specifico, il ricorrente aveva proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento per tasse automobilistiche per l’anno 2005, notificatagli a mezzo posta nel corso dell’anno 2012, sollevando l’eccezione di prescrizione tiennle della tassa automobilistica.

La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello, ritenendo infondata l’eccezione di mancata notificazione dell’avviso di accertamento, visto che dalla documentazione prodotta dalla Regione era emerso che l’atto era stato notificato a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata consegnata nel 2008. Pertanto, tale notificazione aveva interrotto il termine prescrizionale.

Si deve rilevare come nelle more del giudizio è stata emanata dal legislatore una norma che prevede, all’articolo 4 del d.l. 119/2018 converito in legge 136/2018, lo stralcio dei debiti al di sotto dei 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione.

La norma sopra richiamata prevede al primo comma che

“i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione delle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnitico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015”.

Nel caso di specie, il debito relativo al pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2005 rientra nello stralcio, non superamdno la somma di 1.000 euro, compresi interessi e sanzioni.

In particolare, il ruolo deve ritenersi essere stato consegnato all’agente di riscossione dopo la notifica dell’avviso di accertamento, quindi nel 2008.
La riscossione coatta può avvenire o mediante la formazione di un ruolo esecutivo e la conseguente emissione di una cartella di pagamento, o con l’emissione di un’ingiunzione di pagamento direttamente da parte dell’amministrazione, o con l’emissione di un’ingiunzione di pagamento tramite un concessionario abilitato.

“La menzionata disposizione fa riferimento ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, a prescindere cioè della data in cui effettivamente questi ultimi provvedono alla emissione della cartella di pagamento o alla emissione dell’ingiunzione di pagamento”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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