SULL’ISCRIZIONE IPOTECARIA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

L’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 , deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza n. 5577 del 2019

La vicenda in questione origina dall’iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 su diversi terreni di proprietà del ricorrente, sulla base di numerose cartella di pagamento.

La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria.

Il contribuente nel ricorrere in Cassazione lamenta la

“violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione alla inesistenza e/o nullità della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria e/o delle cartelle di pagamento e/o alla inesistenza e/o nullità dell’iscrizione ipotecaria e/o delle cartelle di pagamento”,

dato che la concessionaria gli aveva inviato le cartelle con il mezzo della posta ordinaria con lettera raccomandata, in plico chiuso, munita di ricevuta di ritorno, ma senza la relata della notificazione ex art. 148 c.p.c., non ricomprendo peraltro l’esattore la qualifica di pubblico ufficiale e non potendo pertanto attestare che il documento sia stato effettivamente notificato al destinatario.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione, hanno dichiarato infondato il ricorso, ribadendo che l’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede, nella disciplina dell’epoca vigente che:

“la cartella degli ufficiali della riscossione…nelle forme previste dalla legge…la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2018 ha affermato la legittimità della norma richiamata, ritenendo che la notifica “diretta” e “semplificata” della cartella esattoriale da parte dell’agente di riscossione è giustificato non solamente dalla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’ente ma anche dall’esigenza di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica.

La Corte Costituzionale ha evidenziato che proprio la “semplificazione” che connota la notificazione “diretta” giustifica la mancanza della relazione di notificazione ex art. 148 c.p.c. e ex art. 3 della L. n. 890 del 1982.

Il ricorrente lamenta inoltre la violazione e/o errata applicazione di diritto in merito alla nullità della intervenuta iscrizione ipotecaria e/o della comunicazione della stessa per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, n. 4 e/o del D.P.R. 602 del 1973 art.50. secondo il contribuente dall’atto di comunicazione di iscrizione ipotecaria non emergerebbe l’avvertimento relativo al termine ed all’autorità cui poter ricorrere in opposizione.

Secondo gli Ermellini tale motivo di ricorso merita accoglimento, in quanto secondo i giudici, quanto alla pretesa violazione della L. n. 241 del 1990 art. 3 n. 4, per la mancata indicazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria sia del termine per proporre impugnazione sia dell’autorità cui inviare l’impugnazione, tale omissione non comporta la nullità dell’atto in quanto detta sanzione non è contemplata nella legge sopra richiamata, fermo restando che tale violazione renderebbe solamente rilevante sul piano processuale l’eventuale scusabilità dell’errore.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19667 del 2014 hanno chiarito che:

“l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77  deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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