SULLE CONTRAVVENZIONI DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DI TRASPORTO PUBBLICO

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy

Il dipendente di una società di trasporto urbano può elevare una contravvenzione per un’automobile parcheggiata sulle strisce pedonali?

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n.3494 del 2019

Nel caso in questione l’attore aveva proposto opposizione innanzi al giudice di pace avverso un verbale di accertamento di sosta vietata, in riferimento ad un parcheggio avvenuto su un attraversamento pedonale, deducendone l’illegittimità per essere stato elevato da un dipendente di una società concessionaria del trasporto pubblico locale, al di fuori dei poteri di accertamento attribuiti dalla L. n.127 del 1997, art. 17, comma 133, ai dipendenti delle società concessionarie del trasporto pubblico.

Il giudice di pace aveva accolto le doglianze attoree, compensando le spese di giudizio.

Intervenuto sulla questione il Tribunale aveva rigettato l’appello ritenendo che

“alla stregua dell’art. 17, comma 133 della L. n. 127 del 1997 il potere dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale di accertare le infrazioni alla disciplina della circolazione statale non è limitato alle infrazioni verificatesi sulle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici, ma è un potere generale esteso all’intero territorio comunale”.

L’articolo 17 della L. n. 127 del 1997 ai commi 132 e 133 dispone che:

“132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.

133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione della legge sopra richiamata, in cui il giudice di secondo grado sarebbe incorso ritenendo che i poteri di prevenzione e accertamento delle infrazioni stradali dei dipendenti delle società di trasporto pubblico si estendano a tutto il territorio comunale. Il ricorrente invece sostiene che tali poteri sarebbero limitati alle sole infrazioni verificatesi sulle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici o in ogni caso alle infrazioni che ostacolano il regolare esercizio del servizio di trasporto pubblico.

La Corte non ravvisa alcuna ragione per discostarsi dall’orientamento espresso con la sentenza n. 2973 del 2016 con cui è stato stabilito che:

“In tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 6, comma 4, lett. c), con esclusione, quindi, dell’esercizio di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER