SULL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA PROCURA ALLE LITI

Ricorso notificato tramite PEC inammissibile se la procura alle liti è priva di attestazione di conformità

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 12850 del 2019

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 12850 del 2019 ha chiarito che, nel caso in cui il ricorso venga notificato tramite poste elettronica certificata, e ex L. n. 53/94 contenga una procura alle liti priva dell’attestazione di conformità, questo va incontro ad inammissibilità per mancanza di valida procura.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione avverso la decisione di primo grado con la quale era stata respinta la domanda della ricorrente contro un istituto di credito, volta alla restituzione di un’ingente somma di denaro, indebitamente percepita dalla convenuta con riguardo ad un contratto di conto corrente cui era stato applicato un tasso di interesse usuraio e la capitalizzazione trimestrale.

I giudici di secondo grado avevano ritenuto tardivo l’appello, in quanto introdotto con atto notificato oltre il termine di trenta giorni secondo quanto disposto dall’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado.

La notifica doveva intendersi come regolare, essendo stata la sentenza di primo grado allegata in conformità a quanto previsto dalla legge, non essendo necessari i requisiti di marcatura temporali, i quali sono necessari solamente in caso di attestazione di conformità della copia allegata effettuata in un documento informatico separato ex art. 6, secondo comma del d.p.c.m. del 13 novembre 2014.

Nell’adire la Corte di Cassazione la ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia ritenuto l’impugnazione tardiva; infatti la legge imporrebbe la c.d. impronta hash o impronta del documento informativo, come strumento per riferire in modo certo l’attestazione di conformità redatta su un documento separato. Tale marcatura è assente nella relata di notificazione della sentenza di primo grado, pertanto nulla non essendovi piena certezza di quale file sia stato attestato come conforme all’originale.

La ricorrente ritiene che ex art. 6, secondo comma, del d.p.c.m. 13 novembre 2014, il “documento informatico separato” consiste nella relata di notifica, che pertanto avrebbe dovuto avere l’impronta temporale.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione hanno dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura.

Infatti:

“la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica, unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto contenere, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3 e d.p.r. n. 123 del 2001, art. 10, l’asservazione di conformità all’originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale”.

Il terzo comma dell’art. 83 c.p.c. dispone che:

“se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autentica con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi e trasmessi in via telematica”.

Inoltre l’articolo 10 del d.p.r. n. 123 del 2001 prevede che:

“se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informativa alla procura medesima, asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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