SULL’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy

Ricevere la posta del de cuius equivale ad accettazione tacita dell’eredità?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 5995 del 2020

Nel caso di specie, il condominio nel quale risiedeva l’ormai defunta madre dell’odierna ricorrente, le aveva intimato il pagamento di un’ingente somma a titolo di oneri condominiali non corrisposti.

L’opponente aveva contestato la propria posizione debitoria dal momento che non era mai divenuta proprietaria dell’immobile della defunta madre, non avendo provveduto ad accettare espressamente o tacitamente l’eredità.

La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso presentato dalla donna, ritenendo che gli elementi che i giudici di primo grado avevano ritenuto sufficienti per ravvisare la tacita accettazione, ex art. 476 c.c., dell’eredità materna, non erano idonei ad integrare la fattispecie.

L’articolo 476 del codice civile, nel disciplinare l’accettazione tacita di eredità dispone quanto segue:

“L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.


Infatti,

“la mera ricezione di comunicazioni destinate ai condomini e la qualificazione contenuta in un elaborato peritale depositato in una procedura esecutiva avviata nei confronti della de cuius non costituivano atti del chiamato all’eredità, mentre il pagamento del debito ereditario, sebbene sia un atto del chiamato, non postula necessariamente la volontà di accettare l’eredità, potendo essere compiuto anche per altre ragioni, giacchè la legge ammette l’adempimento dell’obbligo del terzo”.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno sposato la decisione presa dalla Corte d’Appello e hanno ritenuto che la mera accettazione della posta da parte della figlia del de cuius non sia una fattispecie idonea a fondare l’accettazione tacita dell’eredità, che necessita di un atto che presuppone la sua volontà di accettare.

Dott.ssa Benedetta Cacace

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER