SULLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA PATENTE

È previsto un termine per notificare il provvedimento di revoca della patente?

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 7026 del 2019

La vicenda in questione origina da un’ordinanza del Prefetto con cui era stata notificata ai sensi dell’art. 219 c.d.s. al ricorrente la revoca della patente, per violazione dell’art. 176 del c.d.s., comma 1 lett.a)

Questo aveva adito il Giudice di Pace lamentando che il provvedimento in questione era stato notificato oltre il termine di 15 giorni previsto dagli articoli 218 e 219 del c.d.s. o comunque oltre il termine stabilito dall’articolo 2 della L. n. 241 del 1990.

In primo grado l’opposizione era stata respinta, tuttavia il Tribunale in qualità di giudice di secondo grado aveva accolto il ricorso e revocato l’ordinanza prefettizia, ritenendo che la legge non prevede alcun termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente di guida, tuttavia il momento in cui tale notifica viene effettuata incide sul diritto dell’interessato ad ottenere una nuova abilitazione alla guida, che per legge può conseguire solamente dopo che siano trascorsi due anni dalla definitività del provvedimento di revoca.

Secondo il Tribunale, richiamando la sentenza n. 10666 del 2006 della Corte di Cassazione

“non è possibile che la Pubblica Amministrazione possa emettere un provvedimento e non notificarlo, a sua discrezione, facendo da tale omessa notifica conseguire effetti negativi per la situazione giuridica del cittadino”.

Gli Ermellini intervenuti per dirimere la questione hanno dichiarato fondato il motivo di ricorso rilevando come il giudice di secondo grado aveva revocato l’ordinanza opposta sulla base del rilievo che la notifica stessa fosse tardiva dato che, anche se la legge non prevede un termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente di guida, la notifica deve essere comunque eseguita in un termine ragionevole. Nel caso di specie all’opponente era stata ritirata la patente all’atto della contestazione della violazione, rimanendo per circa sette mesi privo della stessa e senza avere alcun provvedimento formale da poter contestare; pregiudicando tale ritardo il suo diritto a chiedere il nuovo titolo abilitativo.

Secondo la Corte di Cassazione:

“Il ragionamento così svolto non appare condivisibile in quanto sovrappone e confonde due misure amministrative diverse, quella del ritiro della patente ad opera dell’agente che accerta la violazione, previsto e disciplinato dall’art. 216 C.d.S., che ha natura cautelare, in quanto volto ad evitare il ripetersi di violazioni da parte di colui che è ritenuto responsabile di infrazioni particolarmente gravi e pericolose per l’incolumità altrui, e quella della sanzione accessoria della revoca della patente, che ha natura propria di sanzione, prevista dal successivo art. 219. Si tratta invece di provvedimenti diversi ed autonomamente impugnabili, la cui successione di ordine temporale non può portare ad una indistinta unificazione dei loro effetti con riferimento al provvedimento di revoca. La premessa del giudice a quo, secondo cui la notifica oltre cinque mesi dell’ordinanza di revoca pregiudicava la situazione dell’opponente in quanto già privato della patente non appare quindi corretta, atteso che tale effetto era direttamente riconducibile all’autonoma misura del ritiro del titolo da parte dell’agente accertatore, mentre, una volta tenuti distinti i due atti, cioè una volta svincolati gli effetti della revoca da quelli della misura del ritiro, è evidente che la notifica dell’ordinanza di revoca, effettuata dopo cinque mesi dalla sua adozione, non pregiudicava il diritto dell’interessato a contestare l’atto di ritiro eseguito ai sensi dell’art. 216, citato, nèalcun altro diritto concreto, non essendo configurabile un interesse del sanzionato ad una immediata notifica del provvedimento di revoca della patente, per il cui adempimento la legge infatti non prevede alcun termine. In altre parole il pregiudizio dedotto dalla sentenza impugnata a sostegno della illegittimità del provvedimento di revoca derivava, sulla base delle stesse argomentazioni accolte dal Tribunale, dal provvedimento di ritiro immediato della patente, a cui evidentemente non era seguita nel frattempo la sua restituzione, non già dal tempo trascorso per la notifica dell’ordinanza impugnata”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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