SULLA MOTIVAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

In tema di motivazione degli avvisi di accertamento  l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso va inteso in necessaria correlazione con la finalita’ “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3

Gli Ermellini con l’ordinanza n. 24417 del 05.10.2018 hanno avuto occasione di pronunciarsi in tema di motivazione degli avvisi di accertamento e nel farlo si richiamano alla consolidata giurisprudenzia e rammentano il seguente principio
“nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 2 l’obbligo di motivazione degli atti tributari puo’ essere adempiuto anche “per relationem“, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”
Per altro è stato anche chiarito che
“in tema di motivazione degli avvisi di accertamento (nella specie, per INVIM), l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalita’ “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3“
infatti il contribuente ha il diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perche’ ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia gia’ sufficiente, oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti sia gia’ riportato nell’atto noto.
Quindi in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo,
“non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione”
Avv. Tania Busetto

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy