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La Corte di Cassazione può decidere sull’ammissione al gratuito patrocinio?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 24111 del 2019

Il ricorrente aveva avanzato al Consiglio dell’ordine degli avvocati, tramite il proprio difensore, l’istanza di rinnovo di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in vista della proposizione del ricorso per Cassazione.

Il Consiglio aveva dichiarato inammissibile l’istanza per difetto dell’indicazione delle ragioni dell’impugnazione, ammonendo il ricorrente che l’istanza poteva essere proposta solamente al magistrato competente per il giudizio ex art. 126 del D.P.R. n. 115 de3l 2002.

In seguito il ricorrente aveva avanzato il rinnovo dell’istanza alla Corte di Cassazione, ma è evidente come non spetti alla Corte provvedere in proposito, infatti l’art. 124 del d.p.r. n. 115 del 2002, nel disciplinare l’organo competente a ricevere l’istanza dispone che:

“L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell’ordine degli avvocati. Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la  Corte dei Conti, il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.

Il terzo comma dell’art. 126 del d.p.r. previsa inoltre che

“se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto”.

Da quanto appena illustrato ne deriva che, nel caso in cui l’interessato intenda proporre ricorso per Cassazione, ed il consiglio dell’ordine competente non abbia accolto l’istanza, questa deve essere riproposta al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Pertanto la Corte di Cassazione non provvede mai sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e tale affermazione è confermata anche dal primo comma dell’art. 93 del d.p.r. n. 115/2002 che stabilisce che

“l’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di Cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.

La devoluzione della decisione sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato al solo giudice di merito, e non alla Corte di Cassazione, è alla base della previsione dettata dagli articoli 80, secondo comma, 96 primo comma, 112, terzo comma e 2018 primo comma del d.p.r. sopra menzionato.

Dott.ssa Benedetta Cacace               

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