STAMPARE LE CHAT DEL CONIUGE – QUANDO È LECITO


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Configura reato spiare e stampare le chat della moglie?

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. del 2019

Nel caso di specie una donna aveva  esercitato un’azione penale per i reati di accesso abusivo al proprio profilo Skype da parte del marito e di violazione di corrispondenza ex art. 616, primo comma, c.p., per aver preso cognizione delle comunicazioni “in chat” tra lei ed un terzo utente e per averle senza giusta causa rivelate mediante deposito della stampa delle stesse nel procedimento civile di separazione personale.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano assolto l’imputato dal reato contestatogli in quanto il fatto non sussiste.

Nell’adire la Corte di Cassazione la ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 615-ter c.p., in quanto la norma incriminatrice non punisce solamente l’accesso abusivo a un sistema informatico, ma anche il mantenimento nello stesso contro la volontà del titolare.

Quindi, il fatto che il computer della ricorrente fosse già aperto su Skype e che fosse collocato in sala da pranzo costituiscono circostanze del tutto inconferenti, essendo rilevante il solo dato che l’imputato si sia trattenuto all’interno di un sistema telematico protetto da misure di sicurezza, navigando nel profilo della ricorrente, leggendo e stampando diverse pagine di conversazioni, pur essendo a conoscenza della sua contraria volontà.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione hanno accolto il ricorso, in quanto i giudici di merito si sono limitati a dare uguale valore alla tesi secondo cui l’imputato sarebbe entrato nel profilo Skype della moglie utilizzando abusivamente la password rispetto a quella prospettata dall’imputato secondo cui egli aveva casualmente trovato la chat aperta, urtando accidentalmente il computer in sala da pranzo.

“L’argomentazione dei giudici di merito risulta fondata su una lettura della fattispecie incriminatrice dalla quale viene amputata la condotta di illecito mantenimento, che può perfezionarsi anche in presenza di una causale iniziale introduzione nel sistema informatico”.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“in tema di accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico, non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informativo protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio”.

Anche il secondo motivo di ricorso merita accoglimento, infatti la sentenza impugnata ha ribadito la sussistenza della “giusta causa” in quanto l’imputato non aveva indiscriminatamente divulgato le conversazioni e le foto intime e compromettenti della moglie, ma in quanto era stato il coniuge a citarlo in giudizio per ottenere la separazione giudiziale, limitando la diffusione ad una causa di separazione.

“la nozione di giusta causa ex art. 616, secondo comma, c.p., viene delineata dal giudice di merito in termini astrattizzanti in quanto correlati esclusivamente allo scopo perseguito e privi di qualsiasi valutazione in merito al mezzo attraverso il quale la corrispondenza telematica era stata conosciuta”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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