COMPENSI AVVOCATO – TERMINE DI PRESCRIZIONE


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Posto il principio, ricavabile dall’art. 2957 c.c., comma 2,  in materia di onorari di avvocato la prescrizione decorre non dal compimento delle singole prestazioni, ma dall’esaurimento dell’incarico e qualora sia stata chiesto in giudizio il pagamento di onorari professionali di avvocato per le prestazioni eseguite fino a una certa data, tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, ma solo a seguito dell’accertamento che l’incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 21008 del 2019

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza in commento ha ribadito che il termine di prescrizione, inerente al diritto al compenso del professionista, decorre dal giorno in cui l’incarico è stato espletato e non dal compimento di ogni singola operazione contemplata nel contratto.

Il caso di specie origina dal ricorso presentato da due avvocati che, avevano chiesto ed ottenuto dal Tribunale, un decreto ingiuntivo nei confronti di un loro cliente, per il pagamento degli onorari professionali in relazione all’incarico per il recupero di un credito.

La pretesa era stata avanzata dai due professionisti con riferimento ad alcune somme dovute alla data del 1998.

La cliente aveva proposto opposizione, eccependo la prescrizione del credito e a sua volta proponendo domanda riconvenzionale intesa a ottenere la restituzione di quanto pagato ai professionisti successivamente alla data del 1998, oltre alla condanna al risarcimento del danno per responsabilità professionale.

Il giudice aveva accolto sia l’opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione, sia la domanda riconvenzionale al risarcimento del danno. La Corte d’Appello aveva accolto l’appello principale dei professionisti limitatamente alla censura che investiva la statuizione di condanna al risarcimento del danno, con conseguente rigetto dell’appello incidentale, inteso ad ottenere la condanna al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella liquidata per tale titolo dal tribunale.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso, precisando come per quanto concerne la decorrenza della prescrizione dei crediti dei professionisti legali, l’articolo 2957 c.c., secondo comma, detta una regola speciale, di deroga a quella generale sancita dal primo comma.

Secondo tale speciale disposizione:

“per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinanti legali, il termine della prescrizione decorre non dal compimento della prestazione, ma dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato, pe4r gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione”.

In materia, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 3515 del 1969, disponendo che il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale, è da considerarsi unico in relazione a tutta l’attività scolta in adempimento dell’obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico commesso non già dal compimento di ogni singola operazione professionale necessaria all’assolvimento del compito assunto ed in cui si articola la convenuta prestazione d’opera intellettuale. In caso di recesso, poiché questo opera ex nunc, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il contratto cessa di spiegare i proprie effetti.

Nel caso in cui invece l’incarico conferito al professionista sia limitata a prestazioni particolari, che non siano in relazione diretta con la decisione della controversia, si è al di fuori delle specifiche ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 2957, secondo comma, del codice civile e torna applicabile il principio generale secondo cui il termine di prescrizione inizia a decorrere dal “compimento” della particolare prestazione richiesta.

Per tali motivi la sentenza deve essere cassata e si deve esprimere il seguente principio di diritto:

“Posto il principio, ricavabile dall’art. 2957 c.c., comma 2, che in materia di onorari di avvocato la prescrizione decorre non dal compimento delle singole prestazioni, ma dall’esaurimento dell’incarico, qualora sia stata chiesta in giudizio il pagamento di onorari professionali di avvocato per le prestazioni eseguite fino a una certa data, tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, ma solo a seguito dell’accertamento che l’incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda”.

Dott.ssa Benedetta Cacace          

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