SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO E RISARCIMENTO DEL DANNO

Risarcimento per la perdita del bagaglio

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 4996 del 2019

Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, che aveva respinto il gravame avverso la decisione del Tribunale di primo grado, il quale aveva parzialmente accolto la domanda dell’attore al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dallo smarrimento del suo bagaglio contenente dei rulli di un’opera cinematografica che avrebbe dovuto presentare ad un festival cinematografico internazionale.

Il Tribunale di primo grado, richiamando la disciplina dettata dalla Convenzione di Montreal, e nello specifico l’art. 22, ratificata con la L. n. 12 del 2004, aveva ritenuto provato il danno non patrimoniale o morale condannando di conseguenza la compagnia aerea al risarcimento della somma di euro 1.067,40, in quanto il passeggero non aveva reso una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata al momento della consegna del bagaglio al vettore.

Il secondo comma dell’art. 22 della Convenzione di Montreal prevede la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore in caso di danno di qualsiasi natura subito dal passeggero, non solo nella componente meramente patrimoniale ma anche in quella non patrimoniale, quale conseguenza della lesione grave dei diritti inviolabili della persona.

Gli Ermellini intervenuti sulla questione hanno dichiarato infondati i motivi di ricorso presentati dal passeggero danneggiato, ritenendo che la Convenzione di Montreal del 28/05/1999 all’art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” e dei “danni ai bagagli”, contemplando in quest’ipotesi una specifica ed autonoma responsabilità del vettore nei caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi.

Si deve ribadire il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14667/2015, ossia che

“Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dalla Convenzione, art. 22, n. 2, nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati”.

La Corte di merito aveva correttamente applicato la nozione omnicomprensiva di danno cui si riferisce il secondo comma dell’art. 22 della Convenzione di Montreal, con la conseguenza che per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore sarebbe stata necessaria la speciale dichiarazione di interesse fornita alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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