SINISTRO STRADALE CON MINORE A BORDO NON LEGATO AL SEGGIOLINO

L’assicurazione risarcire se il minore non era seduto sul seggiolino?

Se si verifica un sinistro stradale, nel quale il minore riporta lesioni personali, e si evince che questo non è seduto nell’apposito seggiolino, la condotta negligente del genitore, interrompe il nesso di causalità tra sinistro e lesioni, ed assurge ad autonoma causa di produzione del danno.

Ciò è quanto stabilito dagli Ermellini con la sentenza n. 3418 del 13 febbraio 2018.

Il caso:

In seguito ad un tamponamento tra automobili, un bambino di tre anni aveva riportato un trauma commotivo. Il veicolo che aveva causato il sinistro era privo di copertura assicurativa. La famiglia aveva agito in sede giudiziale nei confronti dell’assicurazione designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada al fine di ottenere il risarcimento del danno.

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Il Tribunale, in primo grado, rigetta la domanda risarcitoria, e dichiara la carenza di legittimazione passiva della società assicurativa designata.

La Corte d’Appello conferma quanto disposto in primo grado, in quanto i soggetti danneggiati non avevano dato alcuna prova che il mezzo che li aveva tamponati fosse privo di assicurazione. Quindi, mancava la condizione prevista dall’articolo 19, comma 1, lettera b) della legge n. 990/1969, per l’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria del FGVS.

La Corte sosteneva che le lesioni personali del minore fossero da imputarsi al mancato uso del seggiolino, in violazione dell’articolo 172 del codice della strada, e che quindi si doveva escludere ogni forma di responsabilità in capo al conduttore del veicolo investitore.

L’articolo 172 del codice della strada stabilisce che:

“1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’art. 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e delle categorieM1 N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, (2) hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a)i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b)i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per  la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attivita’ di igiene  ambientale  nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; (3)

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 162 euro.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 841 euro a 3.366 euro

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI”.

Non si esclude la responsabilità dell’auto che ha cagionato l’incidente ma si discute circa l’idoneità dell’azione del conducente a produrre le lesioni al bambino. Secondo i giudici, la sequenza causale è stata interrotta “con assorbimento dell’intera efficienza deterministica da un’altra causa, consistente nella negligente condotta omissiva del conducente del veicolo sul quale viaggiava come trasportato lo stesso minore che non ha assicurato il passeggero con il dispositivo di sicurezza previsto”.

Gli Ermellini, nella pronuncia in oggetto, ricorrono al principio di causalità materiale ex artt. 41 c.p. e 1227 c. e 1 c.c., in base al quale

“in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’atro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, rilevi l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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