IL DENTISTA E L’ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Per esercitare la professione di dentista si deve essere iscritti all’albo degli odontoiatri?

Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 2691 del 22 gennaio 2018

L’articolo 348 c.p. dispone che:

“1. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10mila a euro 50mila.

2. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a cinque anni e della multa da euro 15 mila a euro 75 mila nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

Per esercitare la professione di odontoiatra è necessario essere iscritto al relativo albo ex l. n. 409 del 1985?

L’iscrizione obbligatoria agli albi e l’appartenenza necessaria ad ordini o collegi, assolvono alla funzione di assoggettare il professionista alle regole deontologiche, al controllo e al potere disciplinare dell’ordine, in cui si inserisce la funzione di rendere pubblico il derivato status, in tal modo garantendo l’interesse generale al corretto esercizio della professione e l’affidamento della collettività.

In base all’art. 33, quinto comma della Costituzione si deve superare l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio di quelle professioni che, in quanto destinate ad incidere, come avviene per quelle tradizionali protette, su interessi e beni che rinvengano specifica tutela in Costituzione, ricevono garanzia di competenza professionale dal superamento dell’esame di Stato.

L’art. 348 c.p. è una norma penale “in bianco” in quanto presuppone l’esistenza di altre norme volte ad individuare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato.

Allora l’esercizio della professione ex art. 348 c.p. si connota per la mancanza dei provvedimenti abilitativi sia perché mai conseguiti sia perché venuti meno in esito a provvedimenti di radiazione e sospensione sia per inadempiuta iscrizione all’albo professionale.

L’esercizio abusivo della professione sanitaria si concretizza con la mancanza del titolo e dell’abilitazione in capo a chi assume la veste di medico.

La Legge n. 471 del 1988 ed il D.Lgs. n. 386 del 1998 dispongono che:

“La professione di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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