SENTENZA DISCIPLINARE DEL C.O.A. – IMPUGNAZIONE


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Termini per impugnare una sentenza disciplinare del C.O.A.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 22714 del 2019

Il Consiglio Nazionale Forense aveva dichiarato inammissibile per tardività il gravame interposto dall’avvocato, in relazione alla decisione del C.O.A. che gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale forense per la durata di 9 mesi. Avverso tale pronuncia del C.N.F. l’avvocato aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 33 del Regolamento 21 Febbraio 2014 n.2.

Infatti, secondo il ricorrente l’impugnata sentenza era stata emessa quando il nuovo regolamento n. 2 del 21/272014, disciplinante il procedimento disciplinare era stato già emanato ed in vigore; pertanto la Corte avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il termine di impugnazione ex art. 50, secondo comma del R.D.L. n. 158 del 1933, anziché quello previsto dall’art. 26 del nuovo procedimento disciplinare.

Da ultimo lamenta non essersi considerato che le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, in quanto la L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5 ha recepito il criterio del favor rei in luogo di quello del “tempusregit actum”.


Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno accolto il ricorso, rammentando che la L. n. 247 del 2012, art. 65 dispone che:

“l’entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”.

Nello stabilire il momento di transizione dall’operatività del vecchio a quella del nuovo Codice Deontologico, la nuova legge professionale regola in maniera chiara la successione nel tempo delle norme dell’allora vigente e di quelle del nuovo Codice deontologico.

L’articolo 65 sopra menzionato regola la successione tra le norme del vecchio e del nuovo Codice deontologico, e pertanto delle fattispecie incriminatrici e delle sanzioni di natura amministrativa applicabili, laddove per gli istituti regolati da fonte diversa dal Codice deontologico

“resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative”.

Infine si deve precisare come

“nel dettare la disciplina transitoria stabilendo che si applicano le norme più favorevoli per l’incolpato anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, la L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, fa espresso e specifico riferimento alle norme del nuovo Codice Deontologico Forense, con la conseguenza che quest’ultimo si applica solamente alle norme del Codice Deontologico Forense, laddove trattandosi come nella specie di atto d’impugnazione la norma applicabile, con riferimento ai relativi termini, è non già la disciplina individuabile alla stregua del principio del favor rei bensì quella vigente al momento della relativa proposizione, in applicazione del principio tempus regit actum, invero nelle stesse premesse del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014 sul procedimento disciplinare mediante il riferimento alla L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 1”.


Detto ciò si evince che il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense, previsto dal primo comma dell’art. 61 della L. n. 247 del 2012, trova applicazione solamente per i provvedimenti notificati in seguito al primo gennaio 2015, data in cui è entrato in vigore il Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014, in quanto la regola transitoria prevista dal primo comma dell’art. 65 sopra richiamatone, inibisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti.

Nel caso di specie la decisione del C.O.A. risultava essere stata notificata al ricorrente in data successiva all’entrata in vigore del regolamento C.N.F. n. 2 del 2014 sul Procedimento disciplinare.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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