L’ETILOMETRO DEVE ESSERE OMOLOGATO ED ANCHE REVISIONATO


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Non basta che l’etilometro sia solo omologato, deve anche essere revisionato

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 38618 del 2019

Sia la Corte d’Appello che il Tribunale di primo grado avevano condannato, alla pena di quattro mesi di arresto ed euro mille di ammenda, l’imputato in relazione al reato di cui all’art. 186, secondo comma lett.c) c.d.s., per aver guidato la propria autovettura in stato di ebrezza, come accertato dall’esito dell’etilometro.

A parere della Corte di merito, l’esito positivo dell’alcoltest era idoneo a costituire prova dell’esistenza dello stato di ebrezza e, semmai, l’imputato avrebbe dovuto fornire la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio.

L’imputato nel ricorrere in Cassazione lamenta che l’etilometro utilizzato per accertare il suo stato di ebrezza, risultava solo omologato e non sottoposto alla revisione periodica prevista dall’art. 379, comma 8, D.P.R. n. 495 del 2002 e che l’onere di prova sul punto spettava alla pubblica accusa. La revisione costituisce l’unica operazione a garanzia della precisione dello strumento, della sua affidabilità e della sua attendibilità del risultato.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso, precisando come secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di guida in stato di ebrezza,

“allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non potendosi essa limitare a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro e non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell’apparecchio”.

Il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, commi 6,7, e 8 si limita solamente ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, ma non prevede alcun divieto  la cui violazione determini in maniera espressa l’inutilizzabilità delle prove acquisite.

In tale quadro giurisprudenziale si inseriva la pronunzia della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 45, comma 6 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature utilizzate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Il richiamato della Corte Costituzione al canone di “razionale pratica” era finalizzato ad affermare che

“qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a modifiche dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, mutamenti della tensione di alimentazione”,

eventualità che rendono irragionevole l’esonero delle apparecchiature da controlli periodici.

Il principio sopra richiamato, utilizzato dalla Corte Costituzionale in tema di autovelox era stato applicato al caso dell’etilometro dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1921 del 2019, disponendo che in tema di violazione delle norme del codice della strada, il verbale di accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere l’attestazione della verifica che l’apparecchio da utilizzare per l’esecuzione del c.d. alcoltest è stato previamente sottoposto all’omologazione e alla calibratura.

La Cassazione ha attribuito l’onere della prova circa il corretto assolvimento dell’onere di cui sopra alla Pubblica Amministrazione.

Tale principio è conforme a quello di carattere generale secondo cui:

“l’accusa deve provare i fatti costitutivi del fatto reato, mentre spetta all’imputato dimostrare quelli estintivi o modificativi di una determinata situazione, rilevanti per il diritto. La parte che allega un fatto, affermando come storicamente avvenuto, deve introdurre nel processo elementi di prova idonei a dimostrare la veridicità. L’onere della prova dell’imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell’espletamento delle dovute verifiche dell’etilometro”.

Pertanto, nel caso in cui il risultato dell’alcoltest risulti positivo, è onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’apparecchio e della sua omologazione e revisione.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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