SE L’AVVOCATO NON È MUNITO DI PROCURA SPECIALE È VALIDO IL RICORSO IN CASSAZIONE?

Valido il ricorso in Cassazione se l’avvocato non è munito di procura speciale? E chi paga le spese processuali?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 14474 del 2019

Il caso in questione origina da una sentenza in cui la Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso, confermando la decisione si primo grado che aveva respinto la domanda di condanna della compagnia assicuratrice convenuta, al pagamento di un indennizzo assicurativo per i danni subiti dall’immobile di proprietà degli attori, a causa di alcuni violenti eventi atmosferici.

Avverso tale decisione gli originari attori avevano proposto ricorso in Cassazione, tuttavia nel depositare controricorso la compagnia assicuratrice aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione, hanno ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso. questo infatti era stato sottoscritto dall’avvocato, dichiaratamente, in forza di “procura a margine dell’atto di appello”.

Non risultava comunque allegata alcuna procura speciale all’atto, e secondo costante orientamento

“nel giudizio di cassazione, la procura speciale espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c. non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83, comma terzo, c.p.c. che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati”.

Quindi se la procura non viene rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma dell’atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio.

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso in Cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo richiesta dall’art. 365 c.p.c. è essenziale, oltre al fatto che la procura sia rilasciata precedentemente alla notificazione del ricorso, anche che investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per Cassazione avverso una determinata pronuncia.

Per quanto concerne invece le spese di lite, si deve rammentare che le Sezioni Unite di Cassazione, con la sentenza n. 10706 del 2006 hanno affermato che:

“in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazione derivanti dal processo”.

Alla stregua del principio sopra espresso ne consegue che, una volta accertata la mancanza della procura speciale, l’unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio e che afferma di essere munito di procura e non il soggetto da lui nominato, il quale se non ha conferito la procura non può aver affermato nulla in proposito.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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