RITARDO DEL TRENO E PERDITA DELLA COINCIDENZA, VI È RISARCIMENTO DEL DANNO?

In materia di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, il danno al viaggiatore a causa di ritardi o interruzioni è risarcibile alle condizioni stabilite dall’art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 25427 del 2018

Nel caso di specie, l’attrice aveva convenuto innanzi al Giudice di Pace la società ferroviaria al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni da lei patiti per aver dovuto acquistare dei nuovi biglietti aerei essendo giunta in ritardo di diverse ore all’aeroporto a causa di un ritardo del treno.

Secondo la convenuta, il ritardo non era a lei imputabile, in quanto dovuto a caso fortuito o forza maggiore.

Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda attorea ed aveva condannato la società al risarcimento del danno subito dall’attrice.

Il Tribunale, riformando la sentenza di primo grado aveva accolto la domanda proposta dalla società ferroviaria.

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La vicenda, giunta sino in Cassazione ha trovato esito negativo per l’attrice, in quanto gli Ermellini, hanno ritenuto corretto il ragionamento dei giudici del Tribunale, ritenendo rilevante la procedura di privatizzazione che ha riguardato il trasporto ferroviario, senza considerare, come evidenziato dalla Consulta nel 2014, che la tematica delle condizioni generali ha subito un affrancamento dall’originaria fonte normativa, con la conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione il principio secondo il quale non possono ritenersi vessatorie le clausole che riproducano disposizioni di legge.

“In materia di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile alle condizioni stabilite dall’art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911”.

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Pertanto, il risarcimento deve avvenire secondo le condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del medesimo r.d.l. n. 1948 del 1934 e quindi, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto.

Stando a quanto appena detto si evince che il giudice d’appello abbia applicato in maniera corretta i principi sopra enunciati; quindi, la domanda attorea, volta ad ottenere il rimborso di voci di danno completamente differenti, rappresentata dal costo dei biglietti aerei va oltre agli oneri accessori, essendo voci di danno differenti ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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