IL RISARCIMENTO DEL DANNO DI MANCANZA DEL CONSENSO

Il paziente non informato deve provare che avrebbe rifiutato l’intervento chirurgico

Il risarcimento del danno da mancanza di consenso non è riconosciuto nel caso in cui il paziente avrebbe comunque acconsentito all’intervento

La mancanza del consenso informato del paziente da sola non è sufficiente a far scattare il diritto al risarcimento del danno, ma a tal fine serve qualcosa in più, ossia, secondo la Cassazione, la dimostrazione che il paziente, se fosse stato informato in maniera adeguata, avrebbe rifiutato quel determinato intervento o ne avrebbe affrontato le potenziali conseguenze con una migliore predisposizione.

L’argomento è stato trattato dall’ordinanza n. 2369/2018 della terza sezione civile, che ha invitato il giudice che si trova a giudicare i casi di assenza di consenso informato a controllare se il corretto adempimento dei doveri informativi gravanti sul medico avrebbe prodotto come effetto la non esecuzione dell’intervento o la necessaria predisposizione e preparazione del paziente ad affrontare il periodo post-operatorio.

Questa indagine è fondamentale secondo i giudici della Corte di Cassazione, in quanto, nel caso in cui il paziente, anche all’esito di una adeguata informazione, avrebbe comunque acconsentito all’intervento chirurgico a prescindere dagli esiti e dalle conseguenze, risulterebbe insussistente il nesso di causalità tra la condotta del medico e la lesione della sua salute.

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Pertanto, in materia di onere della prova, sebbene il consenso del paziente non possa mai essere presunto o tacito, è tuttavia possibile presumere la prova che un consenso sia stato prestato effettivamente e in modo esplicito, con onere gravante sul medico.

In presenza di un atto terapeutico necessario ed eseguito in maniera corretta, dal quale siano tuttavia occorse delle conseguenze dannose, la mancanza di consenso informato può comportare il risarcimento del sanno solamente se il paziente dimostra che, se avesse ricevuto un’adeguata informazione, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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