RISARCIMENTO DEL DANNO FUTURO


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy

Il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell’art. 1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è affetta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso. Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 17815 del 2019

Nel caso di specie l’attrice, in seguito ad un investimento da parte di un autoveicolo, aveva riportato gravi lesioni personali e per tale motivo aveva adito il Tribunale chiedendo la condanna in solido al risarcimento dei danni da parte del guidatore e del proprietario della vettura.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, rigettando tuttavia la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale futuro, rappresentato secondo la prospettazione attorea dalle spese che avrebbe dovuto sostenere per remunerare una persona che provvedesse alla sua assistenza a causa dell’invalidità.

La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso, liquidando in 600 euro mensili il costo dell’assistenza personale di cui la vittima avrebbe avuto bisogno, moltiplicando tale somma per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della ricorrente e riducendo il totale del 40%.

Nel ricorrere in Cassazione la vittima censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ridotto del 40% la liquidazione del danno patrimoniale rappresentato dalle spese di assistenza future.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso, precisando che il risarcimento del danno aquiliano, nel caso in cui la legge non disponga diversamente, è governato dal principio di integralità o di indifferenza ex art. 1223 del codice civile. Sulla base di tale principio, il risarcimento del danno deve coprire “tutto il danno e nulla più che il danno”.

Al principio di integralità del risarcimento può derogarsi solamente nei casi previsti dalla legge, il più importante dei quali è rappresentato dal concorso causale della vittima nell’eziogenesidel pregiudizio di cui ha chiesto il ristoro.

Col principio di riduzione del risarcimento al cospetto  del concorso causale della vittima non deve essere confusa l’ipotesi di danno parziale.

“quando il fatto illecito non sopprima del tutto un bene od una utilità, la liquidazione di esso deve avvenire in base al c.d. “valore di rimpiazzo” se ha colpito cose materiali, oppure in base all’entità del pregiudizio, se ha colpito beni materiali come la salute”.

Tuttavia anche il risarcimento del danno parziale deve essere integrale.

Pertanto a chiunque abbia subito, in conseguenza di un fatto illecito, una invalidità del 40%, spetterà l’integrale risarcimento dovuto per una invalidità di quel grado; la liquidazione del pregiudizio non può avvenire con un risarcimento parziale. È solo l’invalidità che è parziale ma il risarcimento di una invalidità parziale deve pur sempre avvenire in modo integrale.

Gli Ermellini precisando che la decisione impugnata, comunque la si volesse interpretare, non sfuggirebbe alle censure mosse dal ricorrente, in quanto vi sono due possibilità: se si ritenesse che i giudici di merito abbiano decurtato il danno patrimoniale per spese di assistenza del 40%, per tenere conto del fatto che la vittima aveva patito una invalidità permanente del 40%, la sentenza sarebbe erronea in punto di diritto e violerebbe l’art. 1223 c.c.

Se invece si ritenesse che la decurtazione del risarcimento operata dalla Corte d’Appello sia avvenuta per ragioni diverse allora la decisione impugnata deve ritenersi nulla, per mancanza di motivazione.

In ogni caso la sentenza deve essere cassata e deve essere espresso il seguente principio di diritto:

“Il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell’art. 1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è affetta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso. Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER