RETROMARCIA ED OMICIDIO COLPOSO

L’art. 154 del codice della strada impone al conducente che intenda effettuare una manovra di retromarcia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo per gli altri fruitori della strada.

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 41357 del 2018

La Corte d’Appello aveva ridotto la pena inflitta dal Tribunale all’imputato, ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione del codice della strada, per aver investito, durante una manovra di retromarcia, una signora che stava passando sul retro del furgone da lui condotto.

Secondo i giudici di merito l’imputato era colpevole per aver eseguito la manovra di retromarcia senza accertarsi prima che l’area retrostante al mezzo fosse libera, e ritenendo che gli specchietti retrovisori non consentissero una completa visibilità. Per tale motivo l’imputato avrebbe dovuto avvalersi dell’ausilio di una persona, fuori dal mezzo, che lo aiutasse nella manovra.

Gli Ermellini, investiti della questione, hanno ritenuto il ricorso dell’uomo infondato, in quanto la Corte territoriale, aveva correttamente evidenziato che la causa della morte della dona era sopraggiunta per schiacciamento. L’imputato facendo retromarcia con il furgone era passato due volte sopra il corpo della vittima, causandone il decesso.

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Nessun rilievo deve essere dato alla difesa dell’imputato, secondo la quale la donna sarebbe caduta spontaneamente, visto che non vi era alcun segno di urto sulla carrozzeria del veicolo.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato,

“in tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l’eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada”.

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L’art. 154 del codice della strada impone al conducente che intenda effettuare una manovra di retromarcia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo per gli altri fruitori della strada.

Nel caso di specie, l’imputato avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione in quanto nella strada, oggetto dell’incidente, transitavano molti pedoni ed altri veicoli, essendo vicina ad un mercato rionale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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