RESIDENZA E AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER L’IMMOBILE IN COMUNIONE

In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune

Corte di Cassazione, sesta sezione civile sentenza n. 16604 del 2018

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello proposto da un contribuente, contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso dallo stesso, proposto contro un avviso di liquidazione di maggiore imposta IVA, emesso dall’amministrazione finanziaria in riferimento all’anno di imposta 2008 a seguito della revoca dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, nello specifico effettuato in comunione di beni con l’altro coniuge, per non avere trasferito la propria residenza del termine di decadenza di 18 mesi dalla stipula dell’atto.

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Avverso tale sentenza l’uomo ricorre in Cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, nota 11bis della tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, nonché ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame della documentazione anagrafica prodotta in giudizio, attestante la sua residenza nell’abitazione de qua, sostenendo che ai fini della spettanza dell’agevolazione era irrilevante, a fronte della destinazione dell’immobile a residenza familiare, che uno dei due coniugi avesse la residenza in un luogo differente.

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Secondo gli Ermellini i motivi sono fondati e vanno accolti e testualmente scrive

“in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa e con riguardo alla disciplina dell’art. 2 del d.p.r. n. 12 del 1985, convertito nella l. 4 maggio 1985, n. 118, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso”.

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Dott.ssa Benedetta Cacace


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